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 REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici

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senhordeleiria
Barão de Queluz



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Data de inscrição : 02/01/2012

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MensagemAssunto: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:38 pm

Citação :
Nel tentativo di migliorare il Collegio e renderlo più vicino alle varie realtà territoriali abbiamo rivisto e modificato i Regolamenti.
Le modifiche sostanziali sono state apportate allo Statuto interno del Collegio, al Tribunale Araldico, che abbiamo cercato di rendere più snello e veloce così da poter soddisfare il maggior numero possibile di denunce nel minor tempo, e negli Ordini Cavallereschi dove abbiamo aggiunto, in accordo con la Regina, una peculiarità al Regno delle due Sicilie.
Come noterete mancano le parti riguardante la Nobilitazione dell'Impero e della Serenissima, perchè attualmente ancora in discussione. Pertanto per ora, ad esclusione dello Statuto interno e del Tribunale Araldico, in merito a questi due territori resteranno in vigore i precedenti Regolamenti.
Per il Regno delle due Sicilie invece è da ritenersi tutto valido ed attivo a partire dalla mezzanotte del 28 dicembre 2010.

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Citação :
Capitolo 1 - Statuto del Collegio d'Araldica Italico

Capitolo 2 - Della Nobiltà

Capitolo 3 - Dei Casati

Capitolo 4 - Ordini Cavallereschi

Capitolo 5 - Tribunale Araldico Arbitrale

Capitolo 6 - Regolamento per la Realizzazione diBlasoni e altro Materiale Araldico
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senhordeleiria
Barão de Queluz



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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:41 pm

Citação :
Capitolo Primo - Statuto del Collegio d'Araldica Italico (CdA)


Preambolo

Il Collegio Italico d'Araldica è, con il presente, costituito, e tutti i membri del summenzionato Collegio rispetteranno questa dichiarazione o affronteranno le punizioni adeguate alle loro mancanze.

Ogni sezione, clausola e articolo ivi contenuti possono, attraverso votazione interna al collegio, essere abrogati o modificati.


PARAGRAFO I - Fondamenti, scopi e compiti

Art. 1. Il Collegio Italico d'Araldica, da qui indicato come CdA, fornirà supporto in forma di blasoni e sigilli a tutte le persone, gilde, città e varianti di questi, facenti parte del Sacro romano impero della nazione germanica (SRING) di lingua italiana, della Serenissima Repubblica di Venezia e del Regno delle Due Sicilie. Il CdA è indifferente a scopi politici, economici, o religiosi. Il CdA si occuperà inoltre dell'assegnazione dei Titoli Nobiliari e del Riconoscimento degli Ordini Cavallereschi di Collana e di Sperone, nonchè dei Casati Nobili per i territori sopra menzionati.

Il più grande sforzo sarà fatto dai membri di questo Collegio per astenersi da ogni relazione con qualunque associazione criminale o procacciatori di azioni criminali, pena l'espulsione dal Collegio stesso.

Saranno realizzate insegne ed altri tipi di oggetti artistici non prettamente araldici laddove l’attività prettamente araldica lo consentirà in termini di tempo.

Art. 2. Il CdA cercherà in ogni modo di creare una forte collaborazione coi suoi committenti, a condizione che il suo operato venga riconosciuto e rispettato da questi ultimi.




PARAGRAFO II - Della Forma, della Struttura e della Sede del CdA


Art. 1. Il CdA, a capo del quale è nominato un Maresciallo d'Armi, riunisce e comprende le tre istituzioni araldiche della penisola italica (altrimenti definiti Collegi Araldici Territoriali o CAT):
Collegio di Araldica Imperiale Italofono, per le province imperiali di lingua italiana;
Collegio di Araldica Reale, per il Regno delle Due Sicilie;
Serenissimo Collegio di Araldica, per la Serenissima Repubblica di Venezia.
A capo di ogni CAT sarà nominato un Vicemaresciallo d'Armi.
Il presente Compendio è valido per tutte e tre le istituzioni su citate con la sola eccezione del Capitolo Secondo e di eventuali paragrafi e/o articolo ove venga esplicitamente dichiarato un ristretto campo di validità

Art. 2. Il CdA, per gentile concessione del Consiglio Grande e Generale della Serenissima Repubblica di San Marino, della Sua Eccellentissima Reggenza, ha sede nella Rocca Cesta, sul Monte Titano, nella Serenissima Repubblica di San Marino.



PARAGRAFO III - Criteri per l’appartenenza al CdA


Art. 1. Per divenire Araldo sono necessari alcuni requisiti fondamentali affinché la candidatura possa essere positivamente esaminata :
- essere in buoni rapporti con le province italiche, non aver commesso gravi reati e non essere coinvolti in cospirazioni per commetterne;
- dimostrare interesse verso il CdA informando il Maresciallo d'Armi od i suoi vice della propria candidatura tramite una missiva, oppure rispondendo ad un bando pubblico del CdA;
- leggere e sottoscrivere questo statuto ed eventuali modifiche e/o integrazioni, oltre che riconoscere la saggezza del Maresciallo d'Armi e degli altri Araldi.

Art. 2. Ai membri è permesso dimettersi in qualunque momento, purché tale decisione venga argomentata e motivata sufficientemente. Una volta dimessosi, l'Araldo uscente dovrà riconsegnare ogni distintivo che lo caratterizza come tale.

Art. 3.Si deve essere residenti in uno dei territori di competenza del CdA



PARAGRAFO IV - Regole e parametri di buon comportamento nel CdA


Art. 1. Si precisa che il CdA non è il luogo adatto in cui svolgere dibattiti riguardanti ogni argomento non facente parte del suo campo d'azione e di interesse.
Il Maresciallo d'Armi avrà l’ultima parola sulle discussioni ove tale precetto venisse violato e potrà considerare la plurima violazione del suddetto come valido motivo per l'espulsione dal CdA del reo.

Art. 2. La coercizione di membri giovani da parte di membri più esperti per ragioni personali, costituisce valido motivo per l'espulsione dal CdA e per una denuncia pubblica.

Art . 3. Frasi pregiudizievoli del buon nome del CdA non saranno proferite da coloro che esibiscono le sue insegne in quanto membri.
Nel caso in cui le interdizioni di cui sopra venissero infrante, il Maresciallo d'Armi avrà facoltà di punire in modo adeguato il violatore, comminandogli una giusta pena.


PARAGRAFO V - Gradi, Funzioni e Decorazioni del CdA


Art. 1. Indossare le decorazioni stabilite per ogni grado è obbligatorio. Tutti i membri devono orgogliosamente e con evidenza esporre la loro appartenenza al CdA.

Art. 2. Di seguito vengono enunciati i gradi del CdA ed i relativi doveri di ognuno:

- Maresciallo d’Armi /MA (Carica elettiva)
Il Maresciallo d'Armi del CdA raggruppa in se le cariche di Maresciallo d'Armi del collegio di Araldica Imperiale Italofono, di Maresciallo d'armi del Collegio di Araldica Reale e di Maresciallo d'Armi del Serenissimo Collegio di Araldica.
Egli è tenuto a:
1. Gestire tutte le funzioni amministrative del collegio in maniera corretta e precisa.
2. Prendere un'eventuale decisione in caso di pareggio in una votazione interna.
3. Avere l'ultima parola su ogni questione concernente il CdA.
4. Supportare i suoi sottoposti e dare loro le direttive più adeguate.
5. Esporre in pubblico le insegne riservate a tale posizione, ovvero mantello nero seminato d'api d'oro sormontato da corona e bastoni dorati con api dello stesso

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- Maresciallo d'Armi Vicario /MAV
Egli è tenuto a:
1. Svolgere le funzioni del MA in caso di sua assenza.
2. Supportare il Collegio in ogni decisione.
3. Agire all'interno del consiglio per garantire il rispetto di questo Statuto e le decisione prese dal CdA.
4. Votare per le cariche dei suoi superiori, dei suoi sottoposti e dei suoi eguali, entro i tempi dettati dalla votazione del caso.
5. Supportare i suoi sottoposti e dare loro le direttive più adeguate.
6. Esporre in pubblico le insegne riservate a tale posizione, ovvero: bastoni argentati con api dorate

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Vicemaresciallo d'Armi Imperiale /VMI (Carica Elettiva)
- Vicemaresciallo d'Armi Reale /VMR (Carica Elettiva)
- Vicemaresciallo d'Armi Serenissimo /VMS (Carica Elettiva)
Egli è tenuto a:
1. Supportare la direzione del CdA in ogni decisione.
2. Agire all'interno del consiglio per garantire il rispetto di questo statuto e le decisione prese dal CdA.
3. Votare per le cariche dei suoi superiori, dei suoi sottoposti e dei suoi eguali, entro i tempi dettati dalla votazione del caso.
5. Supportare i suoi sottoposti e dare loro le direttive più adeguate.
6. Coordinare le attività inerenti il proprio CAT di competenza.
7. Esporre in pubblico le insegne riservate a tale posizione, ovvero:

Per il VMI: bastoni rossi con aquila imperiale nera sormontati da corona imperiale

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Per il VMR: bastoni rossi con cavallo rampante nero e trinacria argentata sormontati da corona reale

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Per il VMS: bastoni rossi con leone marciano dorato sormontati da corno dogale

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- Araldi Territoriali
Ogni Territorio facente parte di un determinato CAT avrà un proprio AT.
Essi saranno tenuti a:
1. Supportare ogni altro membro esprimendo i pareri che si ritengono più giusti.
2. Rimanere un attivo e fedele membro del CdA.
3. Prestare servizio come Ambasciatore del CdA presso la provincia in cui risiede.
4. Organizzare il giuramento dei Nobili della propria provincia ogni volta che viene riconosciuto un nuovo principe.
5. Controllare che i Nobili della propria provincia espongano i loro blasoni.
6. Vigilare su eventuali infrazioni delle norme araldiche nella loro provincia.
7. Far conoscere il CdA e le sue attività all'interno del proprio territorio di compentenza
8. Assistere il proprio VM nelle attività di gestione del territorio.
9. Esporre in pubblico le insegne riservate a tale posizione, ovvero:

AT Imperiali: bastoni blu con aquila imperiale nera sormontati da corona imperiale
AT Reali: bastoni blu con cavallo rampante nero e trinacria argentata sormontati da corona reale
AT Serenissimo: bastoni blu con leone marciano dorato sormontati da corno dogale[/color]

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- Araldo Genealogista
- Vicearaldo Genealogista
Doveri:
Raccolta ed archiviazione di Testamenti e Alberi Genealogici, nonché esame delle richieste di Riqualificazione dei casati e mantenimento della documentazione relativa nel Chiostro della Genealogia.

- Araldo degli Ordini Cavallereschi
- Vicearaldo degli Ordini Cavallereschi
Doveri:
Esame delle Richieste di Riconoscimento degli Ordini cavallereschi e controllo degli Ordini esistenti.

- Araldo addetto alle Richieste di Vassallaggio,
Doveri:
Valutare e seguire le richieste di Vassallaggio, mantenere un archivio delle stesse.

- Araldo Blasonatore
Doveri:
Supervisionare e coordinare il lavoro degli Araldi Grafici

- Araldi

Tutte le cariche su menzionate, non riferibili ad un determinato CAT, dovranno esporre le insegne relative al proprio grado, ovvero: bastoni neri con api dorate.

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- Araldi Grafici
Doveri:
Realizzazione di blasoni e sigilli.

- Araldi archivisti
Doveri:
Archiviazione di materiale araldico legato a nobiltà, casate, città, principati.


Dovranno esporre le insegne relative al proprio grado, ovvero: bastoni viola con api dorate

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-Apprendisti Araldi

Non hanno diritto ad alcuna decorazione.


Art. 3. Qualora si rendesse necessario prendere in considerazione l'ingresso di nuovi Araldi in Collegio, la ricerca degli stessi avverrà o per chiamata diretta in caso di chiare personalità o specifiche esigenze del Collegio o tramite la pubblicazione di un bando.
I prescelti entreranno con la qualifica di Apprendisti Araldi, e usufruiranno di un periodo di prova in base al quale saranno valutate sia le effettive capacità che l'interesse dell'Apprendista nei confronti del Collegio.
Dopo un mese dall'ingresso, sarà effettuata una votazione tra gli aventi diritto al voto e se questa non venisse superata, ci sarà un ulteriore periodo di prova di due settimane, al termine del quale sarà effettuata una seconda votazione; qualora neanche questa venisse superata, l'Apprendista sarà escluso dal Collegio.

Art. 4. Un Araldo il cui comportamento entri per qualche motivo in conflitto con il lavoro o lo spirito del Collegio, non assolva ai compiti per i quali ha fatto il suo ingresso, non partecipa o è improduttivo, o comunque per seri e comprovati motivi, può, dopo una richiesta in tal senso espressa da un componente a pieno titolo del Collegio, e una votazione nella quale almeno i 2/3 più il Maresciallo d'Armi siano favorevoli, essere espulso dal Collegio stesso.



PARAGRAFO VI - Elezione delle cariche



Art. 1. Le cariche elettive del CdA sono: Maresciallo d'Armi e Vicemaresciallo d'Armi.


Art. 2. Ogni anno i membri del CdA eleggeranno un Maresciallo d'Armi.
Ogni singolo Araldo appartenente a pieno titolo al Collegio esprimerà individualmente ed indipendentemente un unico voto palese a favore di uno dei candidati.
Il Maresciallo verrà eletto a maggioranza dei votanti.

Art. 3. Elezioni dei Vicemarescialli d’Armi:


Comma 1 Vicemaresciallo d'Armi Reale e Vicemaresciallo d'Armi Serenissimo
Ogni anno il Maresciallo d'Armi, il Maresciallo Vicario, i Vicemarescialli, gli Araldi Territoriali ed i membri del CdA residenti nel territorio di competenza del CAT in esame, eleggeranno con un sondaggio interno, a voto palese, il proprio Vicemaresciallo d'Armi.
(esempio: Elezione VM Reale - MA, MAV, VM, AT e Araldi Generici residenti nel Regno delle Due Sicilie avranno a disposizione un voto.)


Comma 2 Vicemaresciallo d’Armi Imperiale
ogni sei mesi il Maresciallo d’Armi proporrà tre candidati. I Duca/Signore/Doge dei territori dell'Impero (Milano, Genova, Modena, Firenze, Siena) hanno il diritto di votare per uno dei tre.
Per essere eletto un candidato ha bisogno di una maggioranza semplice (> 50%) dei voti


Art. 4. Tutte le altre cariche sono votate dall'assemblea degli araldi su proposta del Maresciallo d'Armi.

Art. 5. Hanno diritto di voto coloro che abbiano almeno il grado di Araldo.



PARAGRAFO VII - Emendamenti e aggiunte allo Statuto



Art. 1. Ogni membro del Collegio può suggerire un emendamento o un ampliamento allo Statuto, purché abbia il supporto di almeno altri due membri, e lavorerà con MA, MAV e VM del Collegio per essere sicuro che sia presentato in un linguaggio consono ad integrarsi con il presente testo.

Art. 2. Una volta completata la bozza finale dell'emendamento o ampliamento, essa sarà presentata davanti a tutto il Collegio per essere accettata o rifiutata come parte dello Statuto, per essere approvata dovrà ottenere il voto della maggioranza dei votanti che includa almeno un terzo dei rappresentanti di ogni CAT. Fanno eccezione quei casi in cui un emendamento o ampliamento è considerato necessario dalle cariche maggiori del Collegio per il funzionamento continuo dello stesso; in tali casi sarà approvato immediatamente.
Emendamenti o ampliamenti riguardanti le procedure di nobilitazione, specifiche e differenziate di ogni CAT, per essere approvati dovranno ottenere il voto della maggioranza dei CdA e della maggioranza del CAT in esame e dovranno essere concordati con l?imperatore nel caso del Collegio di Araldica Imperiale Italofono; con il Re delle Due Sicilie nel caso del Collegio di Araldica Reale, con il Serenissimo Doge nel caso del Serenissimo Collegio di Araldica.
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:43 pm

Citação :
Capitolo Secondo - Della Nobiltà

Preambolo - della giurisdizione del CdA in materia Nobiliare

Il riconoscimento del CdA, delegato al compito della gestione dei titoli dall' Araldica imperiale, avviene automaticamente per le province dello SRING ; per gli altri territori, attraverso l'emanazione di una apposita legge e/o riconoscimento scritto da parte della massima autorità dello Stato.Tale riconoscimento è da considerarsi valido per tutti i successori se non in presenza di un formale annullamento della precedente legittimazione.


Art. 1. Ogni Provincia ha a disposizione un numero limitato di titoli in mappa:
n. marchesi = n.città x 0,5
n. conti = n.città x 1,5
n. visconti = n.città x 4
n. baroni = n.città x 8

solo per Venezia
n duchi = n.città x o,25

solo per il regno delle due Sicilie
n duchi = 2 per provincia

Eventuali arrotondamenti saranno per difetto.
Superati questi limiti non sarà possibile assegnare ulteriori titoli.

Comma 1. Ogni Provincia ha inoltre a disposizione un numero non definibile di titoli fuori mappa che verranno assegnati ai Signori/Dogi/Duchi/Governatori come feudi di pensionamento.


Art. 2. I titoli di nobiltà straniera gestiti da un'Araldica riconosciuta dal CdA sono considerati legali ed equiparati a quelli italici in ogni parte di questo regolamento.
Ogni altro titolo usato o portato sarà considerato come falso (se il titolo non esiste) o usurpato (se il titolo non è portato dal suo legale possessore), e sarà perseguito dalla giustizia.
Le Araldiche riconosciute dal CdA sono le seguenti:
- Tutte le araldiche ufficiali dello SRING;
- l'Araldica del Clero della Chiesa Aristotelica, che include tutti gli ordini e i cavalieri al suo servizio che hanno prestato giuramento al papa di questa chiesa,
- l'Araldica Reale del Regno di Francia.
- Ogni Istituzione Araldica con cui esista un trattato di reciproco riconoscimento

Citação :
Sezione Prima - della Nobiltà Imperiale


PARAGRAFO I - La Nobiltà nello SRING

Il CdA concede Titoli nobiliari a nome dell'Imperatore.


Art. 1. Dei titoli della nobiltà imperiale

I titoli della nobiltà imperiale sono i seguenti, in ordine gerarchico:
- Imperatore
- Alta Nobiltà che comprende:
* Re (su concessione dell’Imperatore)
* Principe (su concessione dell’Imperatore)
* Arciduca (su concessione dell’Imperatore)
* Duca (su concessione dell'Imperatore)
* Marchese
* Conte

- bassa nobiltà che comprende:
* Visconte
* Barone
* Cavaliere (insignito dal Gran Maestro di un ordine di cavalleria imperiale riconosciuto)

- La Piccola Nobiltà che comprende il solo titolo di Signore (vassallo)


Art. 2. della nobiltà IG o Al lopas (crediti)

La nobiltà IG, in quanto acquistata, è un diritto inalienabile, seppur transitorio, che consente di far precedere il proprio nome dal titolo di Don/Donna o Dama.
Coloro che acquistano la Nobiltà IG verranno nominati Nobiluomini o Nobildonne.
Se il titolo viene certificato (nell’apposito topic), da diritto ad un blasone timbrato da una corona e contornato da lambrecchini.
Alla nobiltà IG non viene attribuito nessun feudo.


PARAGRAFO II - Delle Nobilitazioni

Art. 1. della scelta delle terre da attribuire

Il Duca/Signore/Doge può suggerire un feudo tra quelli presenti nella lista pubblicata nelle Sale pubbliche del CdA.



Art.2. dell'Imperatore

L'imperatore dello SRING è Imperatore per diritto divino.
L'imperatore è il solo a non sottostare ad ogni legge araldica imperiale enunciata qui, perché egli è l'Impero. Può inoltre nobilitare chi desidera al rango a cui meglio crede.


Art.3. della nobiltà imperiale


Art. 3.1 dei feudi di "pensionamento"

Per richiedere un feudo di pensionamento, un Duca/Signore/Doge eletto deve rispettare le condizioni seguenti:

- essere stato legittimamente eletto dal Consiglio o aver preso il potere ed esercitato la reggenza tramite assalto autorizzato o riconosciuto dall'Imperatore.
- aver rispettato tutti i doveri presso l'Imperatore e la nobiltà del rispettivo Ducato/Repubblica/Signoria (doveri di: Lealtà, Consiglio e se richiesto Aiuto anche militare);
- aver prestato giuramento all'Imperatore
- aver lasciato la carica da non più di 10 giorni
- non essere dimissionario
- il suo mandato deve essere durato più di 43 giorni

Nel caso di una reggenza legittima, cioè l’elezione a Duca/Signore/Doge dopo le dimissioni, la morte del predecessore o la nomina da parte dell’Imperatore, il reggente avrà diritto al titolo secondo quanto descritto precedentemente.

I Duchi/Signori/Dogi eletti e riconosciuti più volte a questa carica in uno stesso Ducato/Repubblica potranno ricevere un solo feudo di pensionamento alla fine dei loro mandati.
Lo stesso Duca/Signore/Doge potrà richiedere un nuovo feudo di pensionamento solo dopo aver ricoperto la medesima carica in uno territorio diverso dal precedente.


Comma 1 Della scelta del titolo:

- il Signore di un Principato potrà essere nominato Marchese/Conte/Visconte a seconda del lavoro svolto durante la carica e della nobiltà delle proprie azioni
- la scelta avverrà per votazione all'interno del Collegio. Particolare valore avrà la parola dell'Araldo territoriale.


Art. 3. 2 dei feudi di merito:


Comma 1 Su proposta del Duca/Signore/Doge

Entro gli ultimi 10 giorni della sua reggenza, un Duca/Signore/Doge legittimo, non dimissionario, che abbia effettuato almeno 43 giorni di regno ha il diritto di proporre un massimo di tre persone meritevoli di nobilitazione all'interno della sua provincia.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto ai Duchi/Signori/Dogi di motivare le loro proposte trasmettendo al Collegio una lettera per ogni candidato nelle quali egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza per la concessione di altro titolo.

Il Duca/Signore/Doge può anche indicare un titolo nobiliare per ogni persona.
Al massimo una persona può ricevere un titolo di Alta Nobiltà, le altre dovranno essere tra la Bassa Nobiltà.
Il titolo di "Marchese" può essere assegnato su autorizzazione del Collegio d'Araldica

Il Duca/Signore/Doge può suggerire un feudo per ciascuna delle persone proposte, tra quelli presenti nella lista pubblicata nelle Sale pubbliche del CdA.

Sarà al Collegio d’Araldica scegliere le persone che saranno effettivamente nobilitate – almeno uno di essi, al massimo tutti e tre.
Verrà tenuto in considerazione, a tal proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale.



Comma 2 Su proposta della Nobiltà

È data facoltà ad un minimo di 8 Nobili e con l'approvazione dell'Araldo Territoriale di proporre la nobilitazione di una persona ritenuta meritevole.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà tra gli 8 Nobili solo uno potrà essere membro della stessa Famiglia del candidato, inoltre è richiesto loro di motivare la propria proposta trasmettendo una lettera al Collegio, nelle quali saranno descritte in modo preciso:

- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza per la concessione di altro titolo.

Potrà essere fatta una sola proposta ogni 3 mesi.

Il Duca/Signore/Doge in carica al momento della proposta potrà opporsi alla nomina per seri e comprovati motivi.

Il candidato se ritenuto meritevole potrà essere elevato al rango di Barone, Visconte o Conte a seconda del proprio merito, ovvero di rifiutare la candidatura.



Art. 3. 3 Dell’auto richiesta di titolo nobiliare

Qualsiasi forma di auto richiesta per l’ottenimento di un titolo nobiliare è abrogata e non verrà presa in considerazione.


Art. 3. 4 Del vassallaggio (*) e dell'usufrutto


Comma 1 Della scelta del Vassallo

I nobili da barone in poi possono conferire il titolo di Signore ad un personaggio che designeranno come loro vassallo delegato all'amministrazione dei propri feudi.
La persona prescelta per divenire Vassallo dovrà essere residente nel territorio dove si trova il feudo.


Comma 2 Procedura per la nomina

Per insignire un personaggio del Titolo di Signore è sufficiente scegliere un piccolo possedimento all'interno del proprio feudo da cedere al personaggio prescelto (la scelta sarà fatta dal Nobile tra i terreni stabiliti dal CdA in un elenco pubblico) ed iniziare una cerimonia nelle apposite sale dedicate nel Collegio di Araldica. L'Araldo dei Vassalli interverrà per ufficializzare la cerimonia e consegnare la Pergamena di Vassallaggio.


Comma 3 Dei diritti e dei doveri del Vassallo

Egli avrà diritto di fregiarsi del titolo di “Signore di..” e di portare con orgoglio le armi del proprio feudatario.
Egli potrà inoltre fare le veci del feudatario durante le cerimonie di giuramento al Duca/Signore/Doge.


Comma 4 Dell'usufrutto perpetuo a Ordini o Gruppi religiosi

Parte di un territorio legato ad un titolo nobiliare può essere concesso in “Usufrutto perpetuo” dal Nobile a Ordini o gruppi religiosi perché vi insedino conventi, monasteri, abbazie et similia.
Essi gestiranno quella parte di territorio a nome del Nobile al cui titolo il territorio rimarrà comunque legato.

In caso di morte del nobile e successione del titolo ad erede, questo affidamento permane in quanto legato al vincolo stesso dell'ereditarietà del titolo.
Qualora il nobile morente non abbia un erede, e il feudo torni a diposizione del Ducato/Provincia/Repubblica, il territorio concesso viene scorporato dal feudo e viene affidato direttamente all'ordine o al gruppo religioso a cui è stato affidato.

Nel caso in cui l'Ordine o il Gruppo religioso spariscano, il territorio torna sotto la gestione diretta del Nobile a cui titolo è legato il feudo .


(*) [Questo rapporto fra nobile e vassallo ha carattere prettamente GdR. Il Collegio si riserva il diritto di annullare il titolo di Signore e di sanzionare il nobile che lo ha concesso se il rapporto fra i due non sarà utilizzato per fare GdR.]
Il controllo del rispetto di tale norma è affidato all'Araldo Territoriale.

Art.4. Del coniuge del possessore di Titolo Nobiliare

Al Consorte di un Nobile da barone in poi è concesso il privilegio di appellarsi, a titolo puramente onorifico, con il titolo del coniuge più la parola "consorte"; ovvero la moglie del Barone di XXX potrà essere chiamata Baronessa consorte di XXX. Qualora l'unione venisse meno decade ogni tipo di privilegio.



PARAGRAFO III - Dell' Accumulo di Titoli

Art.1.Una persona può avere al massimo due titoli e portarli in ordine gerarchico. Esempio: “XY, Marchese di Pavia, Conte della Bassa Ossola”
Il Titolo di Signore e di Cavaliere non rientrano nel limite.

Art.2. Nel caso in cui un Nobile già in possesso di due titoli si trovi nella situazione di avere diritto ad un terzo titolo, egli potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad un erede il titolo minore tra quelli in suo possesso. Il CdA valutera' se l'erede designato sia o meno meritevole di ereditare tale titolo.
Se non ci sono eredi legittimi o se i titoli sono di parigrado, il Nobile dovrà rinunciare al nuovo titolo o ad uno di quelli già in suo possesso. In questo caso i feudi torneranno a far parte dei territori disponibili


PARAGRAFO IV - Delle Decisioni del Collegio

Una volta espressa la decisione del Collegio è irrevocabile.
Nel valutare le proposte il Collegio valuterà la lettera di presentazione fornita dal Duca/Signore o dalla Nobiltà, congiuntamente ad altri fattori esterni (Attività pubblica, buona fama, Notorietà del personaggio, ecc).


PARAGRAFO V - Dei Testamenti e dell' Ereditarietà del Titolo nobiliare

Art. 1. Sarà compito dell’Araldo Genealogista ricevere ed archiviare i Testamenti.
Inoltre egli si occuperà di avvisare il capocasato o il parente più prossimo (non in ritiro) del Nobile dell'esistenza del testamento al momento del decesso del Nobile stesso. Se entro 2 mesi l'Araldo Genealogista non avrà ricevuto notizie dalla famiglia il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 2. Il Testamento ha validità solo se è stato depositato presso l’Ufficio dell’Araldo Genealogista [HRP aprendo un topic in forum di Araldica] oppure inviato per missiva privata all'Araldo Territoriale o ad un Vicemaresciallo [HRP inviando un pm in forum] prima della dipartita del Nobile.

Art. 3. Solo i Nobili a partire dal titolo di Barone possono redigere un Testamento nel quale indicano chiaramente l’erede designato per il/i feudo/i in loro possesso.

Art. 4.Possono redigere un Testamento i Nobili appartenenti ad un Casato riqualificato. Nel caso in cui il Nobile faccia parte di una Famiglia Borghese, o non abbia famiglia, il suo Testamento avrà valore solo se depositato almeno 2 mesi prima della sua morte congiuntamente ad un Albero Genealogico rappresentante in modo chiaro il legame parentale tra il Nobile e l'erede designato, in caso contrario il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 5. Alla stesura del testamento il Titolo può essere lasciato in eredità a:
- Consorte
- Figli (*)
- Nipoti (figli di figli)
- Fratelli/Sorelle

purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia (a tal fine farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio)

Art. 6. In caso non sia stato redatto un Testamento da parte del Nobile, il Titolo può essere reclamato dal consorte o dai figli (*), purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia archiviato presso i nostri uffici, entro e non oltre 1 mese dalla scomparsa dello stesso.
Se il consorte è ancora in vita egli avrà precedenza sui figli, in caso contrario il Titolo verrà assegnato al primogenito, senza distinzione di genere, indicato nell’Albero Genealogico di famiglia (anche in questo caso farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio).
Superato il mese il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 7. Nel caso in cui l'erede designato all’interno del Testamento o la persona a cui spetti il titolo tramite primogenitura decida di non accettarlo è data facoltà all’erede stesso di decidere se abdicare in favore del secondogenito o di un altro fratello ritenuto da egli meritevole. Nel caso in cui anch’egli decidesse di rinunciare al Titolo, quest’ultimo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 8. Saranno ritenuti validi anche gli Alberi Genealogici depositati presso Collegi stranieri riconosciuti.

Art. 9. I Titoli nobiliari in possesso di ecclesiastici alla morte del Nobile verranno automaticamente ritirati dal Collegio e torneranno alla provincia di appartenenza.

Art. 10. In tutti gli altri casi non previsti dal presente Regolamento, il Titolo nobiliare torna alla provincia di appartenenza.


(*) Per determinare la natura legittima o illegittima dei figli il Collegio si rifarà alle leggi vigenti nella provincia in cui si trova il feudo.
aIn caso non ci fosse alcuna legge a riguardo il Collegio si baserà esclusivamente sull'Albero Genealogico depositato.[/color]


PARAGRAFO VI - Dei Doveri del Nobile

Art. 1. Ogni Nobile ha il dovere una volta ricevuto il Titolo di effettuare il giuramento (nell'apposito Topic) utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io, NOME, Marchese/Conte/Visconte/Barone di XXX, sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario.
Giuro di perseguire onore, probità e saggezza

Accetto e prometto di sostenere questa dichiarazione:

"Dovrai osservare, custodire, sostenere, e difendere con tutte le sue conseguenze questo giuramento, con la tua scaltrezza, arguzia, ed il massimo del tuo potere, senza falsità, inganni, e senza mezzi illeciti; e questo dovrai fare di fronte a tutti i tipi di persone, di qualunque ceto, carica, livello, condizione essi siano, e in nessun modo tollerare di fare o tentare, o che sia fatto o tentato, direttamente o indirettamente, qualunque cosa di ostacolo, danno, o deroga da questo giuramento, o di qualunque parte dello stesso, con qualunque tipo di mezzo, o per qualunque tipo di pretesto;
che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assisterti."


In fede

Art. 2. Inoltre ogni Nobile dovrà richiedere la realizzazione o l'aggiornamento, nel caso ne fosse già in possesso, del proprio blasone personale ed esporlo in firma.

Art. 3. All'elezione di un nuovo Duca/Signore/Doge il Nobile dovrà prestare giuramento di fedeltà allo stesso e alla provincia che egli rappresenta, utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io,XX, per il mio feudo di XX sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario. Giuro di perseguire il mio senso dell'onore, probità e saggezza.
Per il mio feudo di XX, faccio giuramento di apportare aiuto e consiglio a [nome della provincia], attraverso il mio giuramento di lealtà a [nome del principe], il suo [Governatore/Signore/Doge/Duca]. Giuro di non fomentare ingiusti disordini e conflitti contro la sua autorità.
Che tutti i nobili e l'Araldo siano testimoni del mio giuramento.
Che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assistermi.
In fede

Art. 4. E' inoltre dovere di ogni Nobile GDR comportarsi in modo consono al proprio rango in ogni occasione.

La mancata esecuzione, ovvero la violazione di uno dei doveri comporterà l'apertura di un procedimento presso il Tribunale Arbitrale Araldico a carico del Nobile secondo le norme esposte nel Capitolo 5

Art. 5.Se ci fossero nobiliche secondo l'Imperatore non si mostrano meritevoli dell'onore a loro assegnato, l'investitura può essere proibita o revocata dall'Imperatore o dal suo Consigliere per l'Araldica.


PARAGRAFO VII - Del Cambio di Nome IG (Opzione premium)

Art. 1. Qualora un Nobile GDR decidesse di usufruire dell'opzione di Cambiamento Nome dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente (entro 1 mese) al Collegio, allegando le prove [lo screen del profilo] con bene in evidenza il vecchio ed il nuovo nome.

Citação :
Sezione Seconda - della Nobiltà Reale


PARAGRAFO I - La Nobiltà nel Regno delle Ddue Sicilie


Art. 1. Dei titoli della nobiltà reale

I titoli della nobiltà reale sono i seguenti, in ordine gerarchico:


- Re
- alta nobiltà che comprende:
* Duca
* Marchese
* Conte

- bassa nobiltà che comprende:
* Visconte
* Barone
* Cavaliere (insignito dal Gran Maestro di un ordine di cavalleria reale riconosciuto)

- La Piccola Nobiltà che comprende il solo titolo di Signore (vassallo).



Art. 2. della nobiltà IG o Al lopas (crediti)

La nobiltà IG, in quanto acquistata, è un diritto inalienabile, seppur transitorio, che consente di far precedere il proprio nome dal titolo di Don/Donna o Dama.
Coloro che acquistano la Nobiltà IG verranno nominati Nobiluomini o Nobildonne.
Alla nobiltà IG non viene attribuito nessun feudo.


PARAGRAFO II - Delle Nobilitazioni



Art. 1. della scelta delle terre da attribuire

La scelta del feudo da attribuire alla nomina spetta agli Araldi del Collegio.


Art.2. del Sovrano

Il Sovrano delle Due Sicilie, Re o Regina che sia, siede sul trono per volontà del popolo del Regno e dell'Altissimo.
Le regole sulla nomina e sui diritti e doveri dei sovrani delle Due Sicilie sono sancite dalla regia carta costituzionale.
E' incoronato dal Primate del distretto religioso del sud.


Art.3. della nobiltà serenissima


Art. 3.1 dei feudi di "pensionamento"

Per richiedere un feudo di pensionamento, un Governatore eletto deve riempire le condizioni seguenti:

- essere in carica o averla lasciata da non più di 10 giorni;
- essere stato legittimamente eletto dal consiglio o aver assaltato il castello con l'autorizzazione del Sovrano o in seguito a rivolta militare autorizzata dal Sovrano;
- aver rispettato tutti i doveri presso il Sovrano e la nobiltà della rispettiva Provincia (doveri di: Lealtà, Consiglio e se richiesto Aiuto anche militare);
- aver prestato giuramento al Sovrano [nell'apposito topic in Taverna del regno];
- il proprio mandato deve essere durato più di 35 giorni;
- non essere dimissionario.


Nel caso di una reggenza legittima, cioè l’elezione a Governatore dopo le dimissioni, la morte del predecessore o la nomina da parte del Sovrano, il reggente avrà diritto al titolo secondo quanto descritto precedentemente.


Comma 1 Della scelta del titolo:
- Il Governatore potrà essere nominato Marchese/Conte/Visconte/Barone a seconda del lavoro svolto durante la carica e della nobiltà delle proprie azioni svolte sia per il Regno che per il/i Principato/i e in base alla durata del loro regno:
se il mandato è durato più di 30, ma meno di 45 giorni avrà diritto ad un titolo di Barone o di Visconte;
se il mandato è durato almeno 45 giorni avrà diritto ad un titolo di Visconte/ o Conte o Marchese.
- la scelta avverrà per votazione all'interno del Collegio. Per la votazione del Governatore avrà particolare valore la parola dell'Araldo territoriale.


Art. 3. 2 dei feudi di merito:


Comma 1 Su proposta del Governatore

Alla fine del suo mandato, un Governatore legittimo e non dimissionario avente effettuato almeno 35 giorni di regno ha il diritto di proporre massimo una persona meritevole di nobilitazione all'interno della sua provincia.
Alla fine del suo mandato, un Governatore legittimo e non dimissionario avente effettuato almeno 45 giorni di regno ha il diritto di proporre massimo due persone meritevoli di nobilitazione all'interno della sua provincia.
Il Governatore uscente avrà 10 giorni di tempo dalla fine del suo mandato per presentare le sue proposte.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto ai Governatori di motivare le loro proposte trasmettendo al Collegio, una lettera per candidato nelle quali egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza.

Il Collegio di Araldica avrà la facoltà di scegliere quale titolo assegnare ai candidati, ovvero di rifiutare la candidatura.

I candidati potranno essere elevati al rango di Barone, Visconte, Conte o Marchese a seconda del proprio merito. Verrà tenuto in considerazione, a tal proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale di competenza.

Qualora il Governatore abbia appoggiato una proposta regia di assegnazione di un titolo Ducale perde il diritto a proporre ulteriori persone per la nobilitazione nel medesimo mandato.



Comma 2Su proposta del Re

Durante il suo regno, un Re legittimo, ha il diritto di proporre una persona meritevole di nobilitazione all'interno del Regno.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto al Re di motivare la sua proposta trasmettendo al Collegio, una lettera per il candidato nella quale egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza.

Il Collegio di Araldica avrà la facoltà di scegliere quale titolo assegnare al candidato, ovvero di rifiutare la candidatura.

I candidati potranno essere elevati al rango di Barone, Visconte, Conte o Marchese a seconda del proprio merito. Verrà tenuto in considerazione, a tal proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale di competenza.


Comma 3 Su proposta della Nobiltà

È data facoltà ad un minimo di 8 Nobili, con l'approvazione dell'Araldo Territoriale di proporre la nobilitazione di una persona ritenuta meritevole.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà tra gli 8 Nobili solo uno potrà essere membro della stessa Famiglia del candidato, inoltre è richiesto loro di motivare la propria proposta trasmettendo una lettera al Collegio, nelle quali saranno descritte in modo preciso:

- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza.

Potrà essere fatta una sola proposta ogni 3 mesi.

Il Governatore o il Sovrano in carica al momento della proposta potranno opporsi alla nomina per seri e comprovati motivi.

Il candidato se ritenuto meritevole potrà essere elevato al rango di Barone, Visconte o Conte a seconda del proprio merito, ovvero di rifiutare la candidatura.


Art. 3. 3 Del titolo di Duca

Potranno essere attribuiti solo due titoli di Duca per ogni provincia che faccia parte del Regno In Gratibus [IG].
I feudi Ducali e relativi titoli non potranno essere lasciati in eredità.
Il Re che voglia proporre a Duca una persona che ritiene particolarmente meritevole all'interno del Regno, può sottoporre la relativa richiesta al Collegio, dopo aver ottenuto il sostegno da parte dei due Governatori in carica (che in questo caso rinunciano a presentare altre proposte di nobilitazione in relazione al loro mandato) e della Camera dei Nobili. Il Collegio provvederà poi ad esaminare la candidatura e, avuto il giudizio del Vice Maresciallo reale e degli Araldi Territoriali, la voterà e ne comunicherà l'esito.
In caso di esito negativo, la persona proposta avrà assegnato un feudo di rango minore (da Viscontea in su).


Art. 4 Dell’auto richiesta di titolo nobiliare

Qualsiasi forma di auto richiesta per l’ottenimento di un titolo nobiliare è abrogata e non verrà presa in considerazione.

[*Nota Bene* Norma transitoria: il regolamento entrerà in vigore con la proclamazione del nuovo Sovrano, perciò all'attuale Regina verrà applicato il regolamento attualmente in vigore e non quello contenuto in questo documento.]


Comma 1 Della scelta del Vassallo

I nobili da barone in poi possono conferire il titolo di Signore ad un personaggio che designeranno come loro vassallo delegato all'amministrazione dei propri feudi.
La persona prescelta per divenire Vassallo dovrà essere residente nel territorio dove si trova il feudo.


Comma 2 Procedura per la nomina

Per insignire un personaggio del Titolo di Signore è sufficiente scegliere un piccolo possedimento all'interno del proprio feudo da cedere al personaggio prescelto (la scelta sarà fatta dal Nobile tra i terreni stabiliti dal CdA in un elenco pubblico) ed iniziare una cerimonia nelle apposite sale dedicate nel Collegio di Araldica. L'Araldo dei Vassalli interverrà per ufficializzare la cerimonia e consegnare la Pergamena di Vassallaggio.


Comma 3 Dei diritti e dei doveri del Vassallo

Egli avrà diritto di fregiarsi del titolo di “Signore di..” e di portare con orgoglio le armi del proprio feudatario.
Egli potrà inoltre fare le veci del feudatario durante le cerimonie di giuramento al Duca/Signore/Doge.


Comma 4 Dell'usufrutto perpetuo a Ordini o Gruppi religiosi

Parte di un territorio legato ad un titolo nobiliare può essere concesso in “Usufrutto perpetuo” dal Nobile a Ordini o gruppi religiosi perché vi insedino conventi, monasteri, abbazie et similia.
Essi gestiranno quella parte di territorio a nome del Nobile al cui titolo il territorio rimarrà comunque legato.

In caso di morte del nobile e successione del titolo ad erede, questo affidamento permane in quanto legato al vincolo stesso dell'ereditarietà del titolo.
Qualora il nobile morente non abbia un erede, e il feudo torni a diposizione del Ducato/Provincia/Repubblica, il territorio concesso viene scorporato dal feudo e viene affidato direttamente all'ordine o al gruppo religioso a cui è stato affidato.

Nel caso in cui l'Ordine o il Gruppo religioso spariscano, il territorio torna sotto la gestione diretta del Nobile a cui titolo è legato il feudo .


(*) [Questo rapporto fra nobile e vassallo ha carattere prettamente GdR. Il Collegio si riserva il diritto di annullare il titolo di Signore e di sanzionare il nobile che lo ha concesso se il rapporto fra i due non sarà utilizzato per fare GdR.]
Il controllo del rispetto di tale norma è affidato all'Araldo Territoriale.

Art.5. Del coniuge del possessore di Titolo Nobiliare

Al Consorte di un Nobile da barone in poi è concesso il privilegio di appellarsi, a titolo puramente onorifico, con il titolo del coniuge più la parola "consorte"; ovvero la moglie del Barone di XXX potrà essere chiamata Baronessa consorte di XXX. Qualora l'unione venisse meno decade ogni tipo di privilegio.


PARAGRAFO III - Dell' Accumulo di Titoli

Art.1.Una persona può avere al massimo due titoli e portarli in ordine gerarchico. Esempio: “XY, Marchese di Pavia, Conte della Bassa Ossola”
Il Titolo di Signore e di Cavaliere non rientrano nel limite.


Art.2. Nel caso in cui un Nobile già in possesso di due titoli si trovi nella situazione di avere diritto ad un terzo titolo, egli potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad un erede il titolo minore tra quelli in suo possesso. Il CdA valutera' se l'erede designato sia o meno meritevole di ereditare tale titolo.
Nel caso in cui un Nobile sia in possesso di due titoli di pari grado, egli potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad un erede il titolo di pensionamento.
Se non ci sono eredi legittimi, il Nobile dovrà rinunciare al nuovo titolo o ad uno di quelli già in suo possesso. In questo caso i feudi torneranno a far parte dei territori disponibili.
Se il Nobile possiede due titoli di pari grado di cui almeno uno di merito, dovrà rinunciare a quest'ultimo


PARAGRAFO IV - Delle Decisioni del Collegio

Una volta espressa la decisione del Collegio è irrevocabile.
Nel valutare le proposte il Collegio valuterà la lettera di presentazione fornita dal Doge o dalla Nobiltà, congiuntamente ad altri fattori esterni (Attività pubblica, buona fama, Notorietà del personaggio, ecc).


PARAGRAFO V - Dei Testamenti e dell' Ereditarietà del Titolo nobiliare


Art. 1. Sarà compito dell’Araldo Genealogista ricevere ed archiviare i Testamenti.
Inoltre egli si occuperà di avvisare il capocasato o il parente più prossimo (non in ritiro) del Nobile dell'esistenza del testamento al momento del decesso del Nobile stesso. Se entro 2 mesi l'Araldo Genealogista non avrà ricevuto notizie dalla famiglia il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 2. Il Testamento ha validità solo se è stato depositato presso l’Ufficio dell’Araldo Genealogista [HRP aprendo un topic in forum di Araldica] oppure inviato per missiva privata all'Araldo Territoriale o ad un Vicemaresciallo [HRP inviando un pm in forum] prima della dipartita del Nobile.

Art. 3. Solo i Nobili a partire dal titolo di Barone possono redigere un Testamento nel quale indicano chiaramente l’erede designato per il/i feudo/i in loro possesso.

Art. 4.Possono redigere un Testamento i Nobili appartenenti ad un Casato riqualificato. Nel caso in cui il Nobile faccia parte di una Famiglia Borghese, o non abbia famiglia, il suo Testamento avrà valore solo se depositato almeno 2 mesi prima della sua morte congiuntamente ad un Albero Genealogico rappresentante in modo chiaro il legame parentale tra il Nobile e l'erede designato, in caso contrario il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 5. Alla stesura del testamento il Titolo può essere lasciato in eredità a:
- Consorte
- Figli (*)
- Nipoti (figli di figli)
- Fratelli/Sorelle

purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia (a tal fine farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio)

Art. 6. In caso non sia stato redatto un Testamento da parte del Nobile, il Titolo può essere reclamato dal consorte o dai figli (*), purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia archiviato presso i nostri uffici, entro e non oltre 1 mese dalla scomparsa dello stesso.
Se il consorte è ancora in vita egli avrà precedenza sui figli, in caso contrario il Titolo verrà assegnato al primogenito, senza distinzione di genere, indicato nell’Albero Genealogico di famiglia (anche in questo caso farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio).
Superato il mese il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 7. Nel caso in cui l'erede designato all’interno del Testamento o la persona a cui spetti il titolo tramite primogenitura decida di non accettarlo è data facoltà all’erede stesso di decidere se abdicare in favore del secondogenito o di un altro fratello ritenuto da egli meritevole. Nel caso in cui anch’egli decidesse di rinunciare al Titolo, quest’ultimo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 8. Saranno ritenuti validi anche gli Alberi Genealogici depositati presso Collegi stranieri riconosciuti.

Art. 9. I Titoli nobiliari in possesso di ecclesiastici alla morte del Nobile verranno automaticamente ritirati dal Collegio e torneranno alla provincia di appartenenza.

Art. 10. In tutti gli altri casi non previsti dal presente Regolamento, il Titolo nobiliare torna alla provincia di appartenenza.


(*) Per determinare la natura legittima o illegittima dei figli il Collegio si rifarà alle leggi vigenti nella provincia in cui si trova il feudo.

In caso non ci fosse alcuna legge a riguardo il Collegio si baserà esclusivamente sull'Albero Genealogico depositato.

PARAGRAFO VI - Dei Doveri del Nobile

Art. 1. Ogni Nobile ha il dovere una volta ricevuto il Titolo di effettuare il giuramento (nell'apposito Topic) utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io, NOME, Marchese/Conte/Visconte/Barone di XXX, sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario.
Giuro di perseguire onore, probità e saggezza

Accetto e prometto di sostenere questa dichiarazione:

"Dovrai osservare, custodire, sostenere, e difendere con tutte le sue conseguenze questo giuramento, con la tua scaltrezza, arguzia, ed il massimo del tuo potere, senza falsità, inganni, e senza mezzi illeciti; e questo dovrai fare di fronte a tutti i tipi di persone, di qualunque ceto, carica, livello, condizione essi siano, e in nessun modo tollerare di fare o tentare, o che sia fatto o tentato, direttamente o indirettamente, qualunque cosa di ostacolo, danno, o deroga da questo giuramento, o di qualunque parte dello stesso, con qualunque tipo di mezzo, o per qualunque tipo di pretesto;
che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assisterti."


In fede

Art. 2. Inoltre ogni Nobile dovrà richiedere la realizzazione o l'aggiornamento, nel caso ne fosse già in possesso, del proprio blasone personale ed esporlo in firma.

Art. 3. All'elezione di un nuovo Duca/Signore/Doge il Nobile dovrà prestare giuramento di fedeltà allo stesso e alla provincia che egli rappresenta, utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io,XX, per il mio feudo di XX sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio e gli uomini fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario. Giuro di perseguire il mio senso dell'onore, probità e saggezza.
Per il mio feudo di XX, faccio giuramento di apportare aiuto e consiglio a [nome della provincia], attraverso il mio giuramento di lealtà a [nome del principe], il suo [Governatore/Signore/Doge/Duca]. Giuro di non fomentare ingiusti disordini e conflitti contro la sua autorità.
Che tutti i nobili e l'Araldo siano testimoni del mio giuramento.
Che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assistermi.
In fede


Art. 4. E' inoltre dovere di ogni Nobile GDR comportarsi in modo consono al proprio rango in ogni occasione.

La mancata esecuzione, ovvero la violazione di uno dei doveri comporterà l'apertura di un procedimento presso il Tribunale Arbitrale Araldico a carico del Nobile secondo le norme esposte nel Capitolo 5


PARAGRAFO VII - Del Cambio di Nome IG (Opzione premium)

Art. 1. Qualora un Nobile GDR decidesse di usufruire dell'opzione di Cambiamento Nome dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente (entro 1 mese) al Collegio, allegando le prove [lo screen del profilo] con bene in evidenza il vecchio ed il nuovo nome.
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senhordeleiria
Barão de Queluz



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Data de inscrição : 02/01/2012

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici Empty
MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:45 pm

Citação :
Sezione Terza - della Nobiltà Serenissima


Statuto del Serenissimo Collegio d'Araldica

Il Serenissimo Collegio d'araldica è l'istituzione araldica della Serenissima Repubblica di Venezia che fa parte del Collegio Italiano d'Araldica (di seguito denominato CdA) che riunisce nel suo statuto e comprende le tre istituzioni araldiche della penisola italiana (altrimenti definite Collegi Araldici Territoriali o CAT):

- Collegio di Araldica Imperiale Italofono, per le province imperiali di lingua italiana;
- Collegio di Araldica Reale, per il Regno delle Due Sicilie;
- Serenissimo Collegio di Araldica, per la Serenissima Repubblica di Venezia.



Per tutto quello non e' citato in questo statuto, il Serenissimo Collegio Araldico fa riferimento allo Statuto del Collegio di Araldica Italiano cosi diviso:

Capitolo Primo - Statuto del Collegio d'Araldica Italico (CdA)
Capitolo Secondo - Della Nobiltà
Capitolo Terzo - Dei Casati
Capitolo Quarto- Ordini Cavallereschi
Capitolo Quinto - Tribunale Araldico Arbitrale
Capitolo Sesto- Regolamento per la Realizzazione di Blasoni e altro Materiale Araldico




PARAGRAFO I - La Nobiltà nella Serenissima Repubblica di Venezia

Il CdA concede Titoli nobiliari a nome del Serenissimo Doge.


Art. 1. Dei titoli della nobiltà serenissima

I titoli della nobiltà serenissima sono i seguenti, in ordine gerarchico:
- Doge (elettivo)

- Alta Nobiltà che comprende:

* Duca
* Marchese
* Conte

- bassa nobiltà che comprende:
* Visconte
* Barone
* Cavaliere (insignito dal Gran Maestro di un ordine di cavalleria imperiale riconosciuto)

- La Piccola Nobiltà che comprende il solo titolo di Signore (vassallo)


Art. 2. della nobiltà IG o Al lopas (crediti)

La nobiltà IG, in quanto acquistata, è un diritto inalienabile, seppur transitorio, che consente di far precedere il proprio nome dal titolo di Don/Donna o Dama.
Coloro che acquistano la Nobiltà IG verranno nominati Nobiluomini o Nobildonne.
Se il titolo viene certificato (nell’apposito topic), da diritto ad un blasone timbrato da una corona e contornato da lambrecchini.
Alla nobiltà IG non viene attribuito nessun feudo.


PARAGRAFO II - Delle Nobilitazioni

Art. 1. della scelta delle terre da attribuire

La scelta del feudo da attribuire alla nomina spetta agli Araldi del Collegio.




Art. 2. - del Doge

Il Doge viene nominato ogni due mesi dai membri del Serenissimo Consiglio eletti dal popolo. A lui solo, che rappresenta la massima autorità di Venezia e per riflesso Venezia stessa, è dato l'appellativo di "Sua Serenità".



Art.3. della nobiltà serenissima


Art. 3.1 dei feudi di "pensionamento"

Per richiedere un feudo di pensionamento, un Doge eletto deve soddisfare le condizioni seguenti:

- essere in carica o averla lasciata da non più di 10 giorni;
- essere stato legittimamente eletto dal consiglio
- il proprio mandato deve essere durato più di 43 giorni
- non essere dimissionario

Nel caso di una reggenza legittima, cioè l’elezione a Doge dopo le dimissioni, la morte del predecessore [HRP Sostituzione da parte degli Admin], il reggente avrà diritto al titolo secondo quanto descritto precedentemente.

I Dogi eletti e riconosciuti più volte a questa carica in seno alla Serenissima potranno ricevere un solo feudo di pensionamento alla fine dei loro mandati, qualora, ricoprano nuovamente tale carica potranno chiedere al CdA di valutare un'eventuale elevazione del precedente feudo di pensionamento da Baronia a Viscontea, da Viscontea a Contea o da Contea a Marchesato.
Lo stesso Doge potrà richiedere un nuovo feudo solo dopo aver ricoperto la medesima carica in uno stato diverso.


Comma 1 Della scelta del titolo:

- il Doge potrà essere nominato Marchese/Conte/Visconte/Barone a seconda del lavoro svolto durante la carica e della nobiltà delle proprie azioni svolte. La scelta avverrà per votazione all'interno del Collegio, avrà particolare valore la parola dell'Araldo territoriale


Art. 3. 2 dei feudi di merito:


Comma 1 Su proposta del Doge

Alla fine del suo mandato, un Doge legittimo avente effettuato almeno 43 giorni di regno ha il diritto di proporre tre persone meritevole di nobilitazione.

Il Doge uscente avrà 10 giorni di tempo dalla fine del suo mandato per presentare le sue proposte.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà è richiesto al Doge di motivare la sua proposta trasmettendo al Collegio, una lettera per candidato nelle quali egli descriverà in modo preciso:

- la natura dell'occupazione del candidato
- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza.

Il Collegio di Araldica avrà la facoltà di scegliere quale titolo assegnare ai candidati, ovvero di rifiutare la candidatura.

I candidati potranno essere elevati al rango di Barone, Visconte, Conte o Marchese a seconda del proprio merito. Verrà tenuto in considerazione, a tal proposito, il giudizio dell'Araldo territoriale e del Vice Maresciallo d’Armi della Serenissima.


Comma 1.1 della Proposta di Nomina di un Duca:

A condizione che rinunci alle altre due proposte di nobilitazione, il Doge che vuole proporre a Duca una persona che ritiene particolarmente meritevole all'interno della Repubblica, può sottoporre la relativa richiesta al Collegio, solo se i suoi predecessori viventi e la Consulta Nobiliare della Serenissima (CoNSe) la sottoscrivono.
Il Collegio provvederà poi ad esaminare la candidatura e, avuto il giudizio dell'Araldo Territoriale, la voterà e ne comunicherà l'esito.
In caso di esito negativo, la persona proposta avrà assegnato un feudo di rango minore (da Viscontea in su)


Comma 2 Su proposta della Nobiltà

È data facoltà ad un minimo di 8 Nobili veneziani all’interno della ConSe, di proporre la nobilitazione di una persona ritenuta meritevole. Tale richiesta sarà consegnata dell'Araldo Territoriale che dovrà approvarla.
Al fine di assicurare il carattere meritocratico della nobiltà tra gli 8 Nobili solo uno di questi potrà far parte della stessa Famiglia di origine(*) del candidato. E' richiesto loro di motivare la propria proposta trasmettendo una lettera al Collegio, nelle quali saranno descritte in modo preciso:

- la lista dettagliata e completa degli atti particolarmente meritevoli compiuti dal candidato alla nobilitazione con prove a sostegno, purché non siano già state utilizzate in precedenza.

Potrà essere fatta una sola proposta ogni 3 mesi.

Il Doge in carica al momento della proposta potrà opporsi alla nomina per seri e comprovati motivi.

Il CdA se il candidato sarà ritenuto meritevole potrà elevarlo al rango di Barone, Visconte o Conte a seconda del merito, ovvero di rifiutare la candidatura.



(*) consideriamo membri della famiglia di origine chi porta lo stesso cognome, il coniuge e i discendenti diretti

Art. 3. 3Dell’auto richiesta di titolo nobiliare

Qualsiasi forma di auto richiesta per l’ottenimento di un titolo nobiliare è abrogata e non verrà presa in considerazione.


Art. 3. 4 Del vassallaggio (*) e dell'usufrutto


Comma 1 Della scelta del Vassallo

I nobili da barone in poi possono conferire il titolo di Signore ad un personaggio che designeranno come loro vassallo delegato all'amministrazione dei propri feudi.
La persona prescelta per divenire Vassallo dovrà essere residente nel territorio dove si trova il feudo.


Comma 2 Procedura per la nomina

Per insignire un personaggio del Titolo di Signore è sufficiente scegliere un piccolo possedimento all'interno del proprio feudo da cedere al personaggio prescelto (la scelta sarà fatta dal Nobile tra i terreni stabiliti dal CdA in un elenco pubblico) ed iniziare una cerimonia nelle apposite sale dedicate nel Collegio di Araldica. L'Araldo dei Vassalli interverrà per ufficializzare la cerimonia e consegnare la Pergamena di Vassallaggio.


Comma 3 Dei diritti e dei doveri del Vassallo

Egli avrà diritto di fregiarsi del titolo di “Signore di..” e di portare con orgoglio le armi del proprio feudatario.
Egli potrà inoltre fare le veci del feudatario durante le cerimonie di giuramento al Duca/Signore/Doge.


Comma 4 Dell'usufrutto perpetuo a Ordini o Gruppi religiosi

Parte di un territorio legato ad un titolo nobiliare può essere concesso in “Usufrutto perpetuo” dal Nobile a Ordini o gruppi religiosi perché vi insedino conventi, monasteri, abbazie et similia.
Essi gestiranno quella parte di territorio a nome del Nobile al cui titolo il territorio rimarrà comunque legato.

In caso di morte del nobile e successione del titolo ad erede, questo affidamento permane in quanto legato al vincolo stesso dell'ereditarietà del titolo.
Qualora il nobile morente non abbia un erede, e il feudo torni a diposizione del Ducato/Provincia/Repubblica, il territorio concesso viene scorporato dal feudo e viene affidato direttamente all'ordine o al gruppo religioso a cui è stato affidato.

Nel caso in cui l'Ordine o il Gruppo religioso spariscano, il territorio torna sotto la gestione diretta del Nobile a cui titolo è legato il feudo .


(*) [Questo rapporto fra nobile e vassallo ha carattere prettamente GdR. Il Collegio si riserva il diritto di annullare il titolo di Signore e di sanzionare il nobile che lo ha concesso se il rapporto fra i due non sarà utilizzato per fare GdR.]
Il controllo del rispetto di tale norma è affidato all'Araldo Territoriale.

Art.4. Del coniuge del possessore di Titolo Nobiliare

Al Consorte di un Nobile da barone in poi è concesso il privilegio di appellarsi, a titolo puramente onorifico, con il titolo del coniuge più la parola "consorte"; ovvero la moglie del Barone di XXX potrà essere chiamata Baronessa consorte di XXX. Qualora l'unione venisse meno decade ogni tipo di privilegio.



PARAGRAFO III - Dell' Accumulo di Titoli

Art.1.Una persona può avere al massimo due titoli e portarli in ordine gerarchico. Esempio: “XY, Marchese di Pavia, Conte della Bassa Ossola”
Il Titolo di Signore, Cavaliere e di Doge non rientrano nel limite.

Art.2. Nel caso in cui un Nobile già in possesso di due titoli si trovi nella situazione di avere diritto ad un terzo titolo, egli potrà, in via eccezionale, richiedere di tramandare ad un erede il titolo minore tra quelli in suo possesso. Il CdA valutera' se l'erede designato sia o meno meritevole di ereditare tale titolo.
Se non ci sono eredi legittimi o se i titoli sono di parigrado, il Nobile dovrà rinunciare al nuovo titolo o ad uno di quelli già in suo possesso. In questo caso i feudi torneranno a far parte dei territori disponibili



PARAGRAFO IV - Delle Decisioni del Collegio

Una volta espressa la decisione del Collegio è irrevocabile. Il Collegio motivera' le sue scelte per la concessione titoli e si esprimera' collegialmente.
Nel valutare le proposte il Collegio valuterà la lettera di presentazione fornita dal Doge o dalla Nobiltà, congiuntamente ad altri fattori esterni (Attività pubblica, buona fama, Notorietà del personaggio, ecc).


PARAGRAFO V - Dei Testamenti e dell' Ereditarietà del Titolo nobiliare

Art. 1. Sarà compito dell’Araldo Genealogista ricevere ed archiviare i Testamenti.
Inoltre egli si occuperà di avvisare il capocasato o il parente più prossimo (non in ritiro) del Nobile dell'esistenza del testamento al momento del decesso del Nobile stesso. Se entro 2 mesi l'Araldo Genealogista non avrà ricevuto notizie dalla famiglia il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 2. Il Testamento ha validità solo se è stato depositato presso l’Ufficio dell’Araldo Genealogista [HRP aprendo un topic in forum di Araldica] oppure inviato per missiva privata all'Araldo Territoriale o ad un Vicemaresciallo [HRP inviando un pm in forum] prima della dipartita del Nobile.

Art. 3. Solo i Nobili a partire dal titolo di Barone possono redigere un Testamento nel quale indicano chiaramente l’erede designato per il/i feudo/i in loro possesso.

Art. 4.Possono redigere un Testamento i Nobili appartenenti ad un Casato riqualificato. Nel caso in cui il Nobile faccia parte di una Famiglia Borghese, o non abbia famiglia, il suo Testamento avrà valore solo se depositato almeno 2 mesi prima della sua morte congiuntamente ad un Albero Genealogico rappresentante in modo chiaro il legame parentale tra il Nobile e l'erede designato, in caso contrario il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 5. Alla stesura del testamento il Titolo può essere lasciato in eredità a:
- Consorte
- Figli (*)
- Nipoti (figli di figli)
- Fratelli/Sorelle
- Genitori

purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia (a tal fine farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio)

Art. 6. In caso non sia stato redatto un Testamento da parte del Nobile, il Titolo può essere reclamato dal consorte o dai figli (*), purché figurino all’interno dell’Albero Genealogico di famiglia archiviato presso i nostri uffici, entro e non oltre 1 mese dalla scomparsa dello stesso.
Se il consorte è ancora in vita egli avrà precedenza sui figli, in caso contrario il Titolo verrà assegnato al primogenito, senza distinzione di genere, indicato nell’Albero Genealogico di famiglia (anche in questo caso farà fede l’ultima versione dell’Albero depositata presso gli archivi del Collegio).
Superato il mese il Titolo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 7. Nel caso in cui l'erede designato all’interno del Testamento o la persona a cui spetti il titolo tramite primogenitura decida di non accettarlo è data facoltà all’erede stesso di decidere se abdicare in favore del secondogenito o di un altro fratello ritenuto da egli meritevole. Nel caso in cui anch’egli decidesse di rinunciare al Titolo, quest’ultimo tornerà alla provincia di appartenenza.

Art. 8. Saranno ritenuti validi anche gli Alberi Genealogici depositati presso Collegi stranieri riconosciuti.

Art. 9. I Titoli nobiliari in possesso di ecclesiastici alla morte del Nobile verranno automaticamente ritirati dal Collegio e torneranno alla provincia di appartenenza.

Art. 10. In tutti gli altri casi non previsti dal presente Regolamento, il Titolo nobiliare torna alla provincia di appartenenza.

Art. 11.Se il Nobile è in possesso di più di un titolo potrà decidere se cederli ad un solo erede o a più eredi


(*) Per determinare la natura legittima o illegittima dei figli il Collegio si rifarà alle leggi vigenti nella provincia in cui si trova il feudo. In caso non ci fosse alcuna legge a riguardo saranno considerati legittimi sia i figli nati da genitori uniti nel matrimonio aristotelico che i figli naturali riconsciuti dal genitore detentore del titolo. Sarano dunque esclusi i figli adottivi e dunque non consanguinei. Per questo, il Collegio si baserà esclusivamente sull'Albero Genealogico depositato.


PARAGRAFO VI - Dei Doveri del Nobile

Art. 1. Ogni Nobile ha il dovere una volta ricevuto il Titolo di effettuare il giuramento (nell'apposito Topic) utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io, NOME, Marchese/Conte/Visconte/Barone di XXX, sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio, gli uomini e la Res-publica fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario.

Giuro di perseguire onore, probità e saggezza

Accetto e prometto di sostenere questa dichiarazione:

"Dovrai osservare, custodire, sostenere, e difendere con tutte le sue conseguenze questo giuramento, con la tua scaltrezza, arguzia, ed il massimo del tuo potere, senza falsità, inganni, e senza mezzi illeciti; e questo dovrai fare di fronte a tutti i tipi di persone, di qualunque ceto, carica, livello, condizione essi siano, e in nessun modo tollerare di fare o tentare, o che sia fatto o tentato, direttamente o indirettamente, qualunque cosa di ostacolo, danno, o deroga da questo giuramento, o di qualunque parte dello stesso, con qualunque tipo di mezzo, o per qualunque tipo di pretesto;
Che Dio e tutti i santi possano assistermi.

In fede


Art. 2. Inoltre ogni Nobile dovrà richiedere la realizzazione o l'aggiornamento, nel caso ne fosse già in possesso, del proprio blasone personale ed esporlo in firma.

Art. 3. Ad ogni nuova elezione del Doge il Nobile dovrà prestare giuramento di fedeltà allo stesso e alla provincia che egli rappresenta, utilizzando la seguente formula:

Citação :
Io,XX, per il mio feudo di XX sulla mia anima e coscienza, faccio il giuramento di servire Dio, gli uomini e la Res-publica fino al sacrificio della vita se ciò sarà necessario. Giuro di perseguire il mio senso dell'onore, probità e saggezza.
Per il mio feudo di XX, faccio giuramento di apportare aiuto e consiglio a [nome della provincia], attraverso il mio giuramento di lealtà a [nome del principe], il suo [Governatore/Signore/Doge/Duca]. Giuro di non fomentare ingiusti disordini e conflitti contro la sua autorità.
Che tutti i nobili e l'Araldo siano testimoni del mio giuramento.
Che Dio, Aristotele e tutti i santi possano assistermi.

In fede

Art. 4. E' inoltre dovere di ogni Nobile GDR comportarsi in modo consono al proprio rango in ogni occasione.

La mancata esecuzione, ovvero la violazione di uno dei doveri comporterà l'apertura di un procedimento presso il Tribunale Arbitrale Araldico a carico del Nobile secondo le norme esposte nel Capitolo 5


PARAGRAFO VII - Del Cambio di Nome IG (Opzione premium)

Art. 1. Qualora un Nobile GDR decidesse di usufruire dell'opzione di Cambiamento Nome dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente (entro 1 mese) al Collegio, allegando le prove [lo screen del profilo] con bene in evidenza il vecchio ed il nuovo nome.

Código:
Sondaggio aperto il 6 febbraio 1459 e chiuso l’8 febbraio 1459.

Il progetto di legge è stato approvato dal Consiglio

Progetto di legge messo ai voti: " Statuto del Serenissimo Collegio d'Araldica "

Questa modifica sostituisce e annulla la precedente

Votanti: 12
Favorevoli: 8
Contrari: 4
Astenuti: 0

Dardano Favorevole
Sofiasperanza Favorevole
Katied Favorevole
Ninfea Favorevole
Nanthas Contrario
Aska Favorevole
Princesaira Contrario
Angie Favorevole
Kanopium Favorevole
Aureo Contrario
Max_renaissance Favorevole
Ladisissi Contrario


Pubblicato in Venezia, addi 9 febbraio 1459
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:45 pm

Citação :
Capitolo Terzo- Dei Casati

PARAGRAFO I - Requisiti per l' Accreditamento di una Casata


Art. 1. Ogni Casato al momento della sua creazione è qualificato come Famiglia Borghese e può richiedere un blasone familiare al Collegio
La nuova famiglia non ha nessun obbligo nei confronti del Collegio che non avrà, quindi, nessuna ingerenza negli affari interni della famiglia
Il Collegio si limita a consigliare di depositare presso il Collegio stesso Albero Genealogico di famiglia con l'indicazione dell'ordine di nascita di eventuali fratelli ed il nome del Capocasato, in quanto le informazioni contenute nell’Albero sono quelle che permetteranno l’ereditarietà dei titoli.

Art. 2. La copia dell’Albero Genealogico di famiglia verrà custodito dall’Araldo Genalogista in un apposito archivio. In caso di cambiamenti il Capocasato o l’Araldo di famiglia potranno far pervenire direttamente all’Araldo Genealogista una copia aggiornata dell’Albero.



PARAGRAFO II - Riqualificazione di un Casato

Qualora la Famiglia Borghese voglia elevarsi, tutte le regole seguenti dovranno essere applicate fino al raggiungimento della nobiltà famigliare.
Una volta raggiunta la nobiltà, il Casato sarà trasferito nel forum della nobiltà corrispondente (il trasferimento dovrà essere richiesto agli amministratori nell’apposita sezione del Forum presentando la pergamena attestante la riqualificazione)


Art. 1. per ottenere la riqualificazione è fatto obbligo di sottoporre l'Albero Genealogico all'approvazione dell'Araldo genealogista

Art. 2. Una volta che un personaggio è affiliato ad un Casat non può essere conteggiato successivamente per la richiesta di un’altra Casata.

Art. 3. Almeno un membro di una Casata deve possedere un Titolo ereditario (nobiltà GdR) presentato e registrato dal CdA. Tutte le registrazioni saranno tenute nell’Archivio del Collegio.

Art. 4. Tutti i titoli GdR posseduti da un individuo verranno conteggiati, sommando i punti da essi derivanti. Per uno stesso PG non possono essere sommati punti derivanti dalla nobiltà IG ai punti derivanti dalla nobiltà GdR.
Al momento della richiesta dovranno essere allegate anche le patenti di nobiltà rilasciate dal Collegio.
Per identificare l’importanza di una famiglia, si procede con un sistema a punti che assegna ai soli titoli vitalizi (quindi non a quelli elettivi) il seguente punteggio:


Comma 1
Punti Nobiltà
Duca - punti 24
Marchese - punti 16
Conte - punti 8
Visconte - punti 4
Barone - punti 2
Signore - punti 1 (solo se non si vassalli di un membro del Casato)
Nobiluomo/Nobildonna IG - punti 1

Comma 2
Punti Ecclesiastici
Cardinale - punti 16
Arcivescovo - punti 8
Vescovo - 2
Prete – punti 1


Art. 5.Un PG Nobile afferente a due Casate dovrà scegliere a quale delle due cedere i propri “punti nobiltà”. Una volta ceduti i punti non possono più essere conteggiati per altri casati.

N.B Il titolo di Conte ricevuto come capo di un Ordine di Collana, come Cavaliere e come Abate non porta Punti Nobiltà alla famiglia.

Art. 6..Ai fini della riqualificazione di un casato i punti portati dai nobili IG verranno conteggiati per non più della metà dei punti portati dai Nobili GDR. Pertanto se un casato conta 8 punti derivanti da Titoli GDR potrà aggiungerne al conteggio solo altri 4 derivanti da Titoli IG, e cosi via. I restanti membri con Titolo IG non verranno conteggiati.

Art. 7. Alla richiesta di riqualificazione ogni Casata deve presentare: la storia di famiglia e un albero genealogico aggiornato.
Le informazioni contenute nell’Albero sono quelle che permetteranno l’ereditarietà dei titoli.
Sull’Albero genealogico dovranno essere presenti le date di nascita GDR dei membri ed identificati in modo inequivocabile (attraverso l’uso di colori diversi o simboli) i figli adottivi, i membri morti e i membri espulsi. Inoltre i figli dovranno essere rappresentati in ordine di nascita.

Art. 8. PNG possono essere usati per riempire dei vuoti, come genitori e coniugi, ma è raccomandato che le Casate non usino più PNG di quanto sia strettamente necessario per costruire un Albero Genealogico che mostri tutte le correlazioni tra i membri della famiglia.


Comma 1 Qualora si voglia instaurare una connessione tra più casati, anche tramite personaggi fittizi (PNG), occorrerà allegare alla domanda una lettera di avallo da parte del Capocasato della Casata in questione.


Art. 9. Tutta la documentazione sarà mantenuta dal CdA basandosi sulle informazioni fornite dall'Araldo di famiglia. La documentazione sarà soggetta ad una periodica revisione per assicurarsi che il rango e lo status siano mantenuti.

Art. 10. La Casata, se in accordo con quanto precedentemente detto, potrà vantare i seguenti titoli di famiglia in base alle condizioni sotto espresse:

Citação :
Casato dell’Alta Nobiltà
Requisiti di Accreditamento:
i. Un membro di un Casato dell’Alta Nobiltà (o Alto Casato) deve possedere almeno :
- un titolo ereditario di Conte, o maggiore, come presentato e registrato nel Collegio Italiano d'Araldica
oppure
- una posizione nel Clero almeno di Vescovo, o maggiore, essere un membro della C.A.R.U.
ii. Il Casato deve avere una somma di minimo di 40 Punti Nobiltà e/o Ecclesiastici sommando tutti i punti dei suoi membri

Casato Nobile
Requisiti di Accreditamento:
i. Un membro di un Casato Nobile deve possedere almeno :
- un titolo di Conte, o maggiore, come presentato e registrato nel Collegio Collegio Italiano d'Araldica
oppure
- una posizione nel Clero almeno di Vescovo, o maggiore, essere un membro della C.A.R.U.
ii. Il Casato deve avere una somma di minimo di 20 Punti Nobiltà e/o Ecclesiastici sommando tutti i punti dei suoi membri

Casato Patrizio
Requisiti di Accreditamento:
i. Un membro di un Casato Nobile deve possedere almeno :
- un titolo di Visconte o maggiore, come presentato e registrato nel Collegio Italiano d'Araldica
oppure
- una posizione nel Clero almeno di Prete, o maggiore, essere un membro della C.A.R.U.
ii. Il Casato deve avere una somma di minimo di 10 Punti Nobiltà e/o Ecclesiastici sommando tutti i punti dei suoi membri

Casato dell'Alta Borghesia
Requisiti di Accreditamento:
i. Un membro di un Casato dell’Alta Borghesia deve avere almeno un titolo di Barone o maggiore, come presentato e registrato nel Collegio Italiano d'Araldica
ii. Il Casato deve avere una somma di minimo di 5 Punti Nobiltà e/o Ecclesiastici sommando tutti i punti dei suoi membri

PARAGRAFO III- Regole per le CasateNobili (Riqualificate)

Una volta ottenuta la riqualificazione, ogni Casato deve attenersi alle seguenti regole


Art. 1. I PG possono essere imparentati con diverse Casate, ma devono sempre rendere chiaro nella loro firma a quale Casa va di precedenza la loro fedeltà. E’ possibile cambiare la Casata che ne è la beneficiaria attraverso un appropriato GdR.

Art. 2. L'unione di più Casati in uno solo è possibile tramite il matrimonio fra due componenti delle due Casate e con l'approvazione dei due capofamiglia. Una casata confluirà nell'altra formando un ramo della famiglia principale. Tutto si dovrà svolgere in forma di GdR su un forum pubblico.

Art. 3. I personaggi possono “scoprire” nuovi genitori attraverso il GDR per diventare membri di un Casato, ma una volta che si è membri di una Casata non si possono cambiare i propri genitori.

Art. 4. Le connessioni di PNG con altre Casate, devono avere l’avallo del Capo di ogni Casata.

Art. 5. Famiglie particolarmente ampie potranno avere diversi rami famigliari; ad es. la famiglia Bianchi potrebbe avere il ramo principale (i Bianchi appunto) ma avere anche un apparentamento con una seconda casata minore, o un ramo estero, tale ramo si identificherà con i due cognomi appaiati, i Bianchi Blanchard ad esempio.

Art. 6. Un membro del casato può essere estromesso dal casato a seguito di azioni ritenute indegne
Per l'allontanamento è necessaria una votazione in seno alla famiglia, in caso di parità il voto del capo famiglia avrà valore di due voti.
Il membro a cui dopo la votazione viene negato l'ingresso al forum del casato, ha comunque diritto a mantenerne il cognome se lo desidera.
Il membro espulso verrà indicato sull’albero genealogico in modo diverso dagli altri, ma NON verrà cancellato.

Art. 7. L'appartenenza ad un Casato Nobile è per sempre, fatti salvi i casi di fusione fra due famiglie e quelli di creazioni di rami collaterali, a nessun personaggio è consentito cambiare casato.
In casi ben sostenuti da un buon GdR, e in quelli di estromissione dal proprio casato, un personaggio potrà essere ospitato in un altro ma non ne prenderà il nome, mantenendo per sempre quello della famiglia d'origine.

Art. 8. Il Collegio si aspetta da parte delle famiglie qualificate un comportamento GdR ispirato alle indicazioni fornite nel topic " Guida per i nobili GdR ".
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:46 pm

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Capitolo Quarto- Ordini Cavallereschi

PARAGRAFO I - Costituzione e Finalità


Art. 1. L’Ordine Cavalleresco è costituito da gruppo di persone che, accomunati da principi di legalità, lealtà, altruismo e senso del dovere, intendono ufficializzare ogni attività intrapresa per il bene della collettività e della propria terra.

Art. 2. Gli Ordini Cavallereschi non sono caratterizzati dalla loro potenza militare né tanto meno dalle loro abilità economiche e commerciali ma solo ed esclusivamente dalla nobiltà d’animo di ogni membro e dal vivo desiderio di portare un significativo contributo al buon andamento della società.

Art. 3. Un Ordine Cavalleresco non deve svolgere attività al pari di un gruppo di Mercenari ed è quindi severamente vietato all’Ordine e ad ogni singolo membro, espletare servizi di scorta, commerciali, bellici o di qualsiasi altro genere previo compenso economico sia in beni che in danaro.
E’ fatto inoltre divieto lo svolgimento di servizi di scorta a Mercanti o ad altri viaggiatori al solo fine di proteggere merci o danaro. L’unico valore inviolabile e quindi degno di protezione da parte di un Ordine Cavalleresco è la vita umana.

Art. 4. Un Cavaliere non potrà appartenere a più di un Ordine Cavalleresco.




PARAGRAFO II - Classificazione, Attributi e Requisiti specifici


Gli Ordini Cavallereschi si dividono in quattro categorie:

Art. 1. Ordine Cavalleresco di Croce:
Il Collegio riconosce l'esistenza dei soli Ordini di Croce autorizzati dalle Autorità Ecclesiastiche.
Esso è di sola competenza Ecclesiastica, il Collegio d'Araldica riconosce la possibilità dell'esistenza di tali Ordini, ma il loro Statuto e la loro organizzazione, sarà di competenza solo ed esclusivamente della massima Autorità Ecclesiastica Italica.


Art. 2. Ordine Cavalleresco di Collana:
Gli Ordini di Collana sono legati ad una determinata Provincia/Ducato/Repubblica ed agiscono quindi esclusivamente per il bene della propria terra ed in accordo con il Principe regnante.
La massima autorità dell’Ordine può ottenere, su richiesta del Principe, il titolo nobiliare di Conte fuori mappa.
Il titolo nobiliare è strettamente legato all’incarico ed in caso di morte, dimissioni o altro motivo di avvicendamento, il titolo nobiliare sarà ereditato dal successore.
L’Ordine di Collana avrà sede presso il feudo del nobile in questione.
Sino all’assegnazione del titolo, qualora la massima autorità non abbia titolo nobiliare, l’ordine sarà definito errante (privo di sede fissa).

Comma 1 Per ottenere il riconoscimento di un Ordine di Collana occorre:
a) Approvazione scritta da parte del Principe regnante. Il principe può revocare tale approvazione decretando lo scioglimento dell’Ordine
b) Giuramento scritto al Principe da parte di tutti i componenti dell’Ordine. Tali giuramenti dovranno essere forniti alla richiesta di riconoscimento ed ad ogni avvicendamento del Principe regnante.
c) Per qualsiasi mancanza o violazione delle regole da parte dell'Ordine, sarà compito della Massima Autorità Statale ( Principe/Duca/Signore ) prendere provvedimenti in merito.
In caso lo desiderasse egli potrà richiedere parere al Collegio.


Art. 3. Ordine Cavalleresco di Sperone:
Gli Ordini di Sperone sono indipendenti e non sono quindi legati ad autorità civili, militari o religiose.
Tali Ordini saranno soggetti ad un più rigido controllo da parte del Collegio di Araldica affinchè vengano rispettati (sia all’atto del riconoscimento che in seguito) tutti i principi morali e materiali di un Ordine Cavalleresco.
Tali Ordini possono essere fondati solo ed esclusivamente da un Nobile (da Barone in su) riconosciuto da questo Collegio e l’Ordine ha sede presso il feudo del fondatore.
L’Ordine deve inoltre annoverare tra i propri membri almeno un altro nobile di classe media (Visconte, Barone) e due di classe bassa (Signore, Nobiluomo).
Gli Ordini di Sperone possono siglare accordi temporanei o definitivi con le autorità civili, militari e religiose; tali rapporti sono gestiti autonomamente dall’ordine senza alcuna interferenza da parte del Collegio.

Art. 4. Ordine Cavalleresco Reale:
Un Ordine Reale è istituibile solo all'interno dei confini del Regno delle Due Sicilie ed è di sola competenza di Sua Maestà il Re delle Due Sicilie.
Con l'esclusione dei requisiti minimi richiesti, lo Statuto e l'organizzazione dell'Ordine stesso saranno di competenza esclusiva del Regno delle Due Sicilie.
Tale Ordine sarà fondato da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie con atto formale approvato da parte del Parlamento, ed egli sarà anche riconosciuto come unica e sola massima autorità (Gran Maestro).
All'atto della sua fondazione saranno automaticamente annoverati quali membri dell'Ordine gli ex Sovrani del Regno (se non già appartenenti ad altri Ordini Cavallereschi).
Successivamente l’appartenenza ad un Ordine Reale verrà concessa esclusivamente dal Sovrano in carica per ricompensare coloro i quali hanno reso importantissimi servizi e dato straordinaria prova di fedeltà al Sovrano o al Regno.
Comportamenti essenziali per la concessione di tale onore dovrà quindi essere l’aver assolto ai servigi richiesti dal Sovrano in maniera impareggiabile, supportati da un’ottima partecipazione alla vita del Regno (HRP: Partecipazione a GDR creati appositamente).
L’Ordine riconosciuto avrà sede presso il Castello della Capitale del Regno.
Ogni Sovrano, a fine mandato, potrà scegliere un cittadino meritevole di tale onorificenza.
Un Ordine Reale non può siglare accordi, temporanei o definitivi, con le autorità civili, militari e religiose.



PARAGRAFO III - Requisiti comuni e Modalità di presentazione delle Richieste di Riconoscimento.



Art. 1. La richiesta di riconoscimento va presentata a questo Collegio producendo lo Statuto dell’Ordine Cavalleresco, oltre alla documentazione richiesta per ogni singolo ordine.

Comma 1 Lo statuto degli Ordini di Collana e di Sperone dovrà contenere inderogabilmente i seguenti elementi:

Citação :
a) Indicazione chiara del nome della Massima Autorità dell'Ordine. Può essere lo stesso fondatore od il Gran Maestro.
(E’ preferibile che ogni ordine abbia una ed una sola “massima autorità” tuttavia è concessa l’indicazione di un massimo di due persone o di una rotazione a turni tra due o più persone. Per gli ordini di Collana, non potrà essere richiesto un titolo nobiliare nel caso in cui vi siano più di una “massima autorità”)
b) Indicazione chiara delle modalità di elezione di una nuova “massima autorità” in caso di decesso, dimissioni o altro motivo di avvicendamento. Per gli ordini di Sperone è obbligatorio che la massima autorità venga nominata con l’accordo minimo del 70% dei membri dell’ordine.
c) Clausola vincolante per l''approvazione dell'ordine è il raggiungimento dei 20 membri, qualora il numero dei membri dovesse divenire inferiore per dimissioni, decessi od allontanamenti l'ordine sarà immediatamente sciolto.
d) Indicazione chiara delle prerogative e dei compiti dell’Ordine. Tale articolo evidenzierà il rispetto dei nobili principi di un ordine cavalleresco.
e) Storia dell’Ordine. [HRP: Potrà essere ispirata alla storia reale dell’ordine se esistito ma dovrà comunque essere traslata al nostro mondo dei Regni Rinascimentali]
f) Descrizione dettagliata della struttura gerarchica con indicazione dei vari gradi e compiti.
g) Modalità di ammissione nell’Ordine con indicazione dell’eventuale giuramento da prestare all’Ordine ed alle Autorità.
h) Modalità e motivazioni di espulsione dall’Ordine.
i) Descrizione grafica o testuale dell’Uniforme.
l) Elenco degli attuali membri dell’Ordine.

Comma 2 Per gli Ordini Reali lo Statuto dovrà contenere inderogabilmente i seguenti elementi:

Citação :
a) indicazione chiara del nome della Massima Autorità dell'Ordine, che è sempre il Sovrano in carica, il quale diverrà il Gran Maestro dell’Ordine Reale per tutta la durata del suo mandato. A fine mandato perderà il grado a favore del suo successore, ma potrà decidere se rimanere membro dell’Ordine, a pari degli altri cavalieri.
Gli Ordini Reali hanno una sola “massima autorità” che viene personificata dal Sovrano. Costui avrà la possibilità di conferire ad un membro da egli stesso nominato tra i componenti dell’Ordine i suoi poteri al fine di snellire la rappresentanza dei cavalieri tutti, egli rivestirà il grado di Segretario Reale dell’Ordine. Tale nominativo sarà comunicato all’Araldo degli Ordini Cavallereschi per le opportune comunicazioni.
b) indicazione chiara delle prerogative e dei compiti dell’Ordine. Tale articolo dovrà evidenziare il rispetto dei nobili principi di un ordine cavalleresco.
c) breve storia sulla nascita dell’Ordine (HRP: Potrà essere ispirata alla storia reale dell’Ordine - se esistito - ma dovrà comunque essere traslata al nostro mondo dei Regni Rinascimentali)
d) modalità di ammissione nell’Ordine con indicazione del giuramento da prestare al Sovrano e al Regno.
e) modalità e motivazioni di espulsione dall’Ordine.
f) descrizione grafica o testuale dell’Uniforme di gala, da indossare solo in cerimonie ufficiali e solo in presenza del Sovrano o del Segretario Reale dell’Ordine.
g) Elenco degli attuali membri dell’Ordine

PARAGRAFO IV- Altri Obblighi



Art. 1. La Massima Autorità dell’Ordine ha l’obbligo di inviare al Collegio un resoconto mensile che riporti l’elenco dei membri ed un breve cenno alle principali missioni o servizi svolti. Per gli Ordini Reali tale obbligo sarà espletato dal Segretario Reale dell'Ordine. Tale resoconto dovrà essere inoltre inviato ad ogni significativa variazione.
Trascorsi 30 giorni dall'ultimo resoconto inviato al Collegio, vi sarà un avviso da parte dell'Araldo Responsabile degli Ordini Cavallereschi, in base al quale vi sarà un sollecito, trascorsi ulteriori 5 giorni dal sollecito se nuovamente mancherà il resoconto mensile, l'Ordine Cavalleresco sarà ritenuto soppresso e il Riconoscimento dell'Ordine, decaduto.
L'Ordine Cavalleresco con Riconoscimento decaduto, non potrà più essere riformato.
L'Ordine Reale con riconoscimento decaduto, non potrà più essere riformato dallo stesso Sovrano.



PARAGRAFO V- Elementi Grafici


Art. 1. Il Collegio può realizzare la parte grafica su richiesta del Gran Maestro, o per gli Ordini Reali su richiesta di Sua Maestà il Re o del Segretario Reale dell’Ordine o può convalidare eventuali lavori prodotti dal richiedente.

Art. 2. Ogni Ordine ha diritto ad un Blasone, un collare, uno stendardo ed un pennone.
Il blasone ed il collare sono obbligatori mentre lo stendardo ed il pennone sono facoltativi.
E’ possibile richiedere la realizzazione di un massimo di 2 blasoni (o collari) con particolari distinti dei gradi: uno per Gran Maestro e Segretario ed uno per gli altri membri.



PARAGRAFO VI- Disposizioni Finali


Art. 1. Ogni richiesta sarà valutata privatamente da questo Collegio che riferirà gli esiti in tempi ragionevoli secondo le esigenze del momento.
La decisione del Collegio non è sindacabile ne appellabile.

Art. 2. In caso di approvazione e di riconoscimento dell’Ordine, questo sarà soggetto ad ulteriori controlli nel tempo e la violazione di una delle norme prevista potrà decretare la revoca del Riconoscimento da parte di questo Collegio e la comunicazione alle competenti autorità civili o ecclesiastiche.
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:47 pm

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Capitolo Quinto - Tribunale Araldico Arbitrale

PARAGRAFO I - Costituzione e Finalità


Art. 1. Si proclama la costituzione di un Tribunale Araldico Arbitrale

Art. 2. Le cariche del Tribunale Araldico Arbitrale vanno così a comporsi:
Cancelliere, Archivista, Funzionario del Registro violazioni, Coordinatori.

Art. 3. Suddetto organo potrà giudicare i nobili che saranno venuti meno ai loro obblighi di nobiltà. Ha il potere di proclamare la recessione del titolo e l’esproprio del/i feudo/i assegnato/i oppure di sanzionare con disonore, temporaneo o permanente, il condannato.

Art. 4. Su richiesta del Tribunale Clericale per bestemmia o del Tribunale Civile IG per alto tradimento, il Tribunale Araldico Arbitrale valuterà le gravi mancanze con possibilità di recessione o disonore.

Art. 5. Nel rispetto della libertà di espressione, i Vassalli di tutti i Regni, essi siano Ducati o Repubbliche, ed i Valvassori di ogni nobile che si identificano con il titolo di ''Signore'', son liberi di esprimere la propria opinione, coi modi e l'educazione sempre dovuta, senza dover temere ripercussioni da parte del proprio Signore.

Art. 6. In ogni caso, il Tribunale Araldico Arbitrale é sovrano delle proprie decisioni.

Art. 7. Il Tribunale Araldico Arbitrale ha l'esclusiva sui processi che riguardano le questioni araldiche.

Art. 8. Ogni feudo assegnato dal Collegio d'Araldica Italico è sotto l'autorità del Tribunale Araldico Arbitrale.

Art. 9. Il Tribunale é supervisionato dal Maresciallo d’Armi, il cui voto all'interno di una votazione in caso di parità ha valenza doppia. In vece del Maresciallo d'Armi, se assente, il Tribunale sarà supervisionato dal Maresciallo d'Armi Vicario con le medesime prerogative dello stesso.

Art. 10. Le denunce possono essere presentate:

• dall'Araldo Territoriale, in autonomia e in ossequio alla responsabilità dei propri compiti.
• dal Duca, Signore, Doge, Governatore e Re in caso di violazione dell'obbligo di Giuramento.
• da parte di un Nobile (da Barone in su)
• d’ufficio in caso di palese violazione del Regolamento Nobiliare ed, ove specificato, del Regolamento Araldico

Comma 1 Tutte le denunce presentate nelle sale apposite del Collegio saranno di volta in volta prese in considerazione e, presentate agli atti, rimarrà discrezionalmente al Collegio stesso la libertà di procedere o meno con l'apertura ufficiale di un procedimento.

Comma 2 Eccezionalmente le denunce presentate dal Re del Regno duosiciliano passeranno per direttissima all'attenzione del Tribunale Araldico Aribitrale.

Art. 11. Vengono annoverati tra la Nobiltà solo i Nobili in possesso della Patente di Nobiltà rilasciata da questo Collegio d’Araldica e da quelli dallo stesso riconosciuti.

Art. 12. Nei casi di palese violazione del Regolamento Nobiliare e Araldico, contro colui il quale si fregiasse e/o appropiasse di titoli non registrati e rilasciati dal Collegio d'Araldica Italico, si procederà automaticamente con procedura abbreviata a carico del trasgressore e alla denuncia dell'infrazione alle competenti autorità del regno di appartenenza

Art. 13. Chiunque si impossesserà di un titolo nobiliare non conferito dal Collegio d'Araldica Italico sarà registrato nel Registro delle Violazioni senza possibilità alcuna di replica.

Art. 14. Verrà creato ed aggiornato nelle Sale private del Collegio un Registro delle Infrazioni, dove verranno raccolte le prove di tutti quei comportamenti che non si confanno alla Nobiltà, sia riguardanti coloro che sono già Nobili sia riguardanti i comuni cittadini, in vista di una possibile richiesta di elevazione al rango Nobiliare degli stessi.


PARAGRAFO II - Capi d' Accusa e Pene


Art.1 Per i seguenti reati speciali la confisca dei feudi sarà automatica, senza dover passare attraverso un processo:
Il nobile che ha praticato stregoneria[Eradicazione immediata per decisione degli amministratori di gioco];
Il nobile che non comunicherà al Collegio il suo cambio di Identità.

Art. 2. Il Tribunale Araldico prenderà in considerazione i seguenti Capi d’Accusa in ordine di Pena che l’imputato potrebbe ricevere se giudicato colpevole:

Confisca del titolo
Il nobile traditore della propria Patria e del proprio Regnante Reggente;
Il nobile non adempiente ai propri doveri nelle cariche pubbliche municipali o consiliari.

Nel caso di nobili con più titoli la giuria valuterà se confiscare il maggiore o entrambi.


Pezza disonorevole
Il nobile che ha testimoniato o raccontato il falso: pezza disonorevole temporanea o permanente ''tutto in rosso''
Il nobile codardo che fugge innanzi al nemico: pezza disonorevole temporanea o permanente ''doppia banda nera''
Il nobile che, in modo vile e intenzionale, uccide un prigioniero di guerra disarmato: pezza disonorevole temporanea o permanente ''singola banda nera''
Il nobile che col suo fare macchia l’onore della propria famiglia: pezza disonorevole temporanea o permanente ''bisanti neri nei cantoni superiori''
Il nobile traditore della propria parola nei confronti della propria donna, degli amici o di chiunque a cui l'abbia data: pezza disonorevole temporanea o permanente ''cantone nero destro alto''
Il nobile che tramite il suo comportamento, di azione o parola, ha pubblicamente e gravemente offeso Dio, Aristotele, i Santi o la Santa Chiesa: pezza disonorevole per 5 mesi con obbligo di esposizione pubblica del blasone stesso.
Il nobile che non mostra il proprio blasone: pezza disonorevole temporanea ''doppia barratura nera''
Il nobile ubriaco in pubblico: pezza disonorevole temporanea ''piede in nero''
Il nobile che, in caso di ripudio, userà l'insegna di un casato che non è più il suo: pezza disonorevole temporanea "palo di nero".
Il nobile che violerà qualsiasi altro regolamento araldico espresso nei compendi: pezza disonorevole temporanea o permanente "doppio palo di nero"
Il nobile che non adempie ai doveri posti dal suo status [GdR off: tramite un giusto uso del GDR, ovvero scritto e parlato confacente ad un uomo/donna di epoca rinascimentale in tag sia GDR che non]:Pena, una nota di biasimo ed eventuali scuse da pubblicare nelle Taverne statali. In caso di recidività, pezza disonorevole temporanea

Art. 3. Il Tribunale si riserva di giudicare di caso in caso anche altri comportamenti più o meno gravi non presenti nella suddetta lista, e valutarne di volta in volta la pena.
La recidiva comporta una maggiorazione della pena.

Art. 4. Si lascia libertà ai singoli Stati di commutare eventuali pene araldiche in pene IG. Sotto l'esclusiva responsabilità del Tribunale civile IG e delle sue autorità.


PARAGRAFO III - Il Processo


Art. 1. A seguito di una denuncia presentata contro un Nobile riconosciuto da chi ne ha diritto, il Collegio si riunirà per valutare la mozione e se lo riterrà opportuno procederà con l'apertura di un processo presso il Tribunale Araldico Arbitrale.
La denuncia va presentata entro 20 giorni dal fatto che mette in discussione il titolo del Nobile.
Dopo tale termine, l'atto è considerato non giudicabile e non potrà essere preso in considerazione in futuri processi del Tribunale Araldico Arbitrale.

Art. 2. Quando il Collegio riterrà opportuno procedere con l’apertura del processo, sarà inviata una notifica all’accusato illustrando i propri diritti e le procedure che di lì a poco saranno avviate.

Art. 3. Il Nobile che vedrà avviato contro di se un processo presso il Tribunale Araldico Arbitrale per reati quali tradimento, alto tradimento, cospirazione, per violazione dei presupposti di onore, probità, saggezza, lealtà, fomento di disordini e conflitti verso il regnante ( e di conseguenza verso il principato ) vederà sospeso, da parte dei rappresentanti del Collegio d'Araldica, il diritto/dovere di pronunciare giuramento verso la persona del Principe fintanto che il Tribunale Araldico Arbitrale non si sarà pronunciato.

Art. 4. L’imputato avrà il diritto alla difesa, essa in quanto arbitrale deve essere gestita in maniera autonoma e portata alla visione del Collegio, tramite carteggio completo, entro e non oltre i termini di cui al successivo Art. 6.

Art. 5. Il Tribunale Araldico Arbitrale è formato da:

- Un Cancelliere che farà da guida all’intero processo,
- Una Giuria composta da un Araldo del Collegio, il quale svolgerà il ruolo di portavoce, più quattro Nobili scelti nei Regni Italici sotto l’autorità del Collegio d’Araldica Italico.
- Coordinatori
- Saranno in numero necessario ad adempiere la quantità di lavoro coprendo e suddividendosi nelle rispettive CAT di cui si compone il Cda.
- Seguiranno la preparazione del processo e contatteranno i potenziali nobili che faranno parte della Giuria.
- Ricopriranno il ruolo di Cancelliere per il processo da loro seguito.


Comma 1 Le parti in causa, avendone fondato motivo, hanno il diritto di ricusare per 3 volte i membri proposti per la composizione della giuria, richiedendolo alternativamente, uno alla volta, a cominciare dall’accusa, inviando al Maresciallo d'Armi il nome del giurato e il motivo della richiesta di sostituzione.
Al termine delle 3 possibilità di sostituzione, il Nobile non potrà far altro che accettare il candidato proposto dal Maresciallo d'Armi.

Art. 6. Qualora un membro della giuria, dell’accusa o della difesa compia azioni atte ad ostacolare il regolare svolgimento del procedimento potrà essere ricusato e sottoposto a giudizio a sua volta.

Art. 7. Il Cancelliere, a partire dalla comunicazione di accettazione della denuncia, attenderà il 6° giorno per l'apertura del processo.
Nelle cinque giornate di transizione entrambe le parti avranno l'onere di preparare un documento con le proprie linee di azione e difesa, ovvero prove, testimonianze e relazione, e presentarsi in sede processuale con gli incartamenti completi. Qualsiasi ritardo sarà considerato come aggravante ai fini del verdetto. In seguito al protrarsi della mancata presenza dell'accusato davanti alla Corte, il Cancelliere proseguirà con il procedimento, venedo considerata la mancata presenza come un'emmissione di colpa e una rinuncia al diritto di difesa.
In seguito al protrarsi della mancata presenza dell'accusa davanti alla Corte, il Cancelliere archivierà il procedimento.

Art. 8. La procedura di un regolare processo dovrà essere sviluppata nel seguente modo:

- Il Cancelliere espone la denuncia e dà il via al processo,
- Esposizione del capo d'accusa comprendente tutte le indagini e prove raccolte nei tempi stabiliti, da parte del Collegio o nella persona scelta a libero arbitrio del Nobile accusatore;
- Esposizione delle prove a difesa comprendente tutte le indagini e prove raccolte nei tempi stabiliti, da parte dell'Imputato o dal suo Incaricato, Nobile a sua volta.
- Ritiro della Giuria nelle Sale di competenza per la discussione degli incartamenti raccolti,
- Verdetto.

Art. 9. Il Cancelliere a capo del Tribunale Araldico indicherà la data di ogni scadenza e nel particolare:

- 1° giorno presentazione agli atti della documentazione da parte del Collegio o dall'Incaricato
- 2° giorno presentazione agli atti della documentazione da parte dell'Imputato o dal suo Incaricato nobile a sua volta
- 3° giorno ritiro della Giuria, al fine di discussione e verdetto, nelle Sale di Competenza per un massimo di giorni 8.

Art. 10. Al termine del dibattimento, la Giuria presenterà un cartiglio con il responso della causa.
L’esito della Votazione sarà espresso a maggioranza, qualora vi fossero situazioni di parità, il voto del Giurato Araldo del Collegio sarà considerato doppio.
Nel caso un giurato non esprima il voto entro i termini verrà considerato come astenuto.

Art. 11. I Nobili chiamati a esercitare il compito di giurati devono considerare l'impegno preso come obbligo di nobiltà.


Art. 12. Nessuno puo' essere giudicato due volte per la stessa violazione.
Durante il processo, nessun linguaggio plebeo sarà tollerato: verrà considerato come oltraggio alla corte e sarà passibile di processo.


Art. 13. I nobili che non adempiranno a qualunque condanna nei tempi prestabiliti dal verdetto, saranno automaticamente privati del titolo o del titolo maggiore in presenza due titoli e subiranno la pubblica infamia in tutte le Taverne Statali.

Art. 14. In caso di denuncia da parte di un Signore/Duca/Doge/Governatore nei confronti di uno o più Nobili accusati di mancato giuramento si procederà con un processo per direttissima, che prevede una giuria ristretta composta da 2 Nobili scelti all'interno dei Regni Italici sotto l’autorità del Collegio d’Araldica Italico più il Vicemaresciallo del CAT di appartenenza dei Nobili sotto giudizio (o un Araldo Territoriale da esso incaricato) e delle tempistiche più brevi.

Il Processo si svolgerà secondo questa procedura:

- Un Araldo incaricato provvederà a convocare presso le Aule del Tribunale i Nobili accusati ed i membri della Giuria
- I Nobili convocati avranno un giorno di tempo per esporre dinnanzi alla giuria le motivazioni del mancato giuramento.
- Entro 4 giorni la giuria dovrà esprimersi accettando o meno le motivazioni portate.
- In caso di rifiuto al Nobile verrà inflitta una delle seguenti pene:

- Prima violazione: pubbliche scuse
- Seconda violazione: pezza disonorevole e pubbliche scuse
- Terza violazione (e successive): processo araldico con possibile revoca del titolo




PARAGRAFO IV - L' Ordalia

All'imputato, qualora non si ritenga soddisfatto del verdetto, viene fornita la possibilità dell'Ordalia.
Tale pratica, tuttavia, non sarà considerata sotto la supervisione del Tribunale Araldico Arbitrale poichè esso, agendo nella legge, andrebbe in contraddizione con il libero arbitrio di ogni essere umano.

Il Collegio ad ogni modo fornisce una guida per il corretto svolgimento dell'Ordalia ma si riserva il diritto di restare fedele al verdetto già espresso.


Art. 1. In caso di disputa il condannato può richiedere l’Ordalia a prova della propria innocenza.

- Ogni duellante ha il diritto di scegliere un proprio ''secondo'', con funzioni di testimone;
- Un membro dichiarato neutrale dal Collegio, senza interessi nell’esito del combattimento, sarà incaricato di arbitrare e presiedere lo scontro;
- è compito dei secondi verificare i punti di forza e le armi;
- per questi combattimenti di ordalia si concedono 2 punti per la spada, 1 per il bastone e 1 per lo scudo ;
- il calcolo che deciderà il vincitore sarà
(Forza IG + punti armi)* il un numero generato da un ''gen code'' gestito dall’arbitro;
- Colui che ottiene il valore più alto risulta vincitore del duello.
- si fa obbligo di imbastire un GDR che traduca il suddetto calcolo e l’esito del combattimento in taverna provinciale, o taverna italica qualora i contendenti risiedessero in principati diversi. Nel primo caso l’arbitro può avvalersi di un portavoce nella persona dell’Araldo Territoriale del Collegio.
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:49 pm

Citação :
Capitolo Sesto- Regolamento per la Realizzazione diBlasoni e altro Materiale Araldico

Art. 1. Il richiedente di qualunque lavoro sarà definito come committente, in quanto egli commissiona il lavoro al Collegio. Tutto il rispetto e la franchezza dovrà esserci verso i committenti.

Art. 2.Ogni individuo può fare richiesta per un blasone come rappresentazione di se (Blasoni personali) o come segno di appartenenza (Blasoni di Famiglia). In seguito alla concessione di un titolo GDR è fatto obbligo al Nobile di richiedere un blasone personale. Sono inoltre previsti blasoni per le associazioni, i partiti, le formazioni militari, le città e le istituzioni.

Art. 3. I sigilli sono riservati alle cariche pubbliche, ai nobili GdR (riconosciuti e patentati),ai capi di un casato e/o all'araldo di famiglia per sigillare lettere o comunicazioni del casato (non ad uso personale), agli Ordini Cavallereschi, ai capitani delle formazioni militari ed alle associazioni.

3.1. Sarà diritto della nobiltà In Gratibus (IG ) accompagnare alle proprie armi un sigillo di colore bianco e relativamente senza forma recante all'interno le proprie iniziali.

Art. 4. L'uso dei sigilli si differenzia in base ai colori ed hanno forma circolare per gli uomini, le associazioni e le istituzioni, forma ovale per le donne e gli ecclesiastici.

Citação :
Rosso - Per le lettere private
Giallo - Per le carte amministrative, od in generale tutto ciò che non è privato.
Verde - Per carte il cui peso temporale è maggiore della vita stessa delle persone che le hanno firmate. (Ad esempio Trattati e certificati di nozze)

Art. 5. Le richieste per tutti i blasoni e sigilli devono essere fatte in italiano.

Art. 6. I motti sottostanti i blasoni possono essere in una delle lingue comuni, cioè italiano, latino, greco, inglese, francese, tedesco, o spagnolo in base al desiderio del committente.

Art. 7. Nella realizzazione dei blasoni verranno utilizzate SOLO figure prettamente araldiche e nel limite del possibile non anacronistiche.

Art. 8. E' data facoltà al committente di suggerire ripartizione, colori e/o figure araldiche per la realizzazione del blasone, sarà poi lasciata libertà di valutazione all'Araldo Grafico, sia per l'uso delle figure suggerite che per la composizione del blasone stesso.

Art. 9. Per richiedere un aggiornamento o una revisione è necessario che ci siano dei validi motivi come il cambio di status sociale, ovvero:
- Matrimonio
- Concessione di un titolo nobiliare
- Raggiungimento dello stato clericale
- Nomina ad una carica ecclesiastica
- Acquisizione di nobiltà IG
In assenza di tali condizioni è necessario un buon GdR (verificabile dall'Araldo Territoriale ) che giustifichi la richiesta.

Art. 10. Una volta presa in carico la richiesta, sarà premura dell’Araldo Grafico far avere una bozza del blasone al committente (NDR: le bozze vengono mandate in visione tramite messaggio privato su questo stesso Forum.). Nel caso in cui la richiesta preveda solo un cambio di corona il blasone verrà consegnato direttamente. (NDR: le consegne ufficiali dei blasoni avvengono nel topic apposito: LINK)

Art. 11. Il capofamiglia di un Casato potrà fare richiesta di un blasone di famiglia allegando alla richiesta un Albero Genealogico in cui vengano indicate chiaramente le linee di successione, il nome del Capocasato e dell'Araldo di famiglia.

Art. 12. Nei blasoni personali dei Vassalli dovrà essere ripreso in parte il blasone del feudatario .

Art. 13. Di seguito le specifiche grafiche per ogni tipo di blasone:

Citação :
N.B. Per tutti i tipi di blasoni non possono essere utilizzati "artifici grafici", ovvero rilievi, sfumature, distorsioni, ecc.

BLASONI PERSONALI:

1. I blasoni dei Nobili GDR o IG hanno diritto a corona (in caso di Nobile con più di un titolo, il blasone verrà timbrato con la corona relativa al titolo maggiore), lambrecchini ( o nastri per le dame) ed un nastro sottostante lo scudo, il quale NON può recare il nome del personaggio.
1.a I blasoni di nobili IG hanno diritto a lambrecchini (o nastri/decorazioni per le dame) semplici.
1.b I blasoni dei nobili GDR hanno diritto a lambrecchini ( o nastri/decorazioni per le dame) più o meno elaborati a discrezione dell'araldo Grafico.

2. I blasoni dei borghesi hanno diritto solo ad un nastro sottostante lo scudo, il quale NON può recare il nome del personaggio.

3. All’interno dello scudo NON sono consentite scritte, al limite è concesso inserire solo le iniziali

4. Le dame sposate possono esibire le ami del consorte nel quarto superiore sinistro, nella stessa posizione le damigelle possono esibire le armi del padre.

5. Nel richiedere simboli e colori da inserire nello scudo si tenga conto che oro (o giallo) e argento (o bianco) possono essere contigui ma non sovrapposti. E che i gigli dorati in campo blu e l’aquila bicipite sono vietati, in quanto prerogativa, rispettivamente, della Casa Reale di Francia e dell’Imperatore del Sacro Romano Impero.

MASCHILI:

1. Questa è l’unica forma consentita:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici F_scudom_e979450

FEMMINILI

1. Per le Dame non si usa lo scudo maschile ma una forma romboidale o ovale . In caso di nobiltà GDR o IG lo scudo è circondato da elementi decorativi di vario tipo: Cornici, nastri, cordoni, ecc. a discrezione dell’Araldo Grafico.
Ecco alcuni esempi:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici 2emcuw2

BLASONI DI FAMIGLIA:

Lo scudo è lo stesso del blasone maschile, sono altresì tollerate forme più fantasiose che siano comunque compatibili con l’elmo. Se lo scudo prescelto sarà troppo ricco non verranno aggiunti lambrecchini.

Il blasone è unico poichè rappresenta un gruppo ( la famiglia) è altresì concessa una decorazione specifica solamente per l'araldo del casato in quanto portavoce dello stesso.

Le regole per i simboli e i colori sono le stesse previste per i blasoni personali.

Inoltre per ogni tipo di casato sono previste diverse decorazioni, ecco un piccolo sunto:

Casato Borghese
Avrà diritto:
- Elmo brunito di profilo
- Lambrecchini
- No corona
- No cimiero

Casato dell'Alta Borghesia
Avrà diritto:
- Corona del membro con la nobiltà maggiore
- Elmo brunito di profilo
- Lambrecchini
-No cimiero

Casato Patrizio
Avrà diritto:
- Corona del membro con la nobiltà maggiore
- Cimiero con un animale araldico o un simbolo a scelta
- Elmo brunito di profilo
- Lambrecchini
-No cimiero

Casato Nobile
Avrà diritto.
- Corona del membro con la nobiltà maggiore
- Cimiero con un animale araldico o un simbolo a scelta
- Elmo frontale d’argento
- Lambrecchini

Casato dell’Alta Nobiltà
Avrà diritto.
- Corona del membro con la nobiltà maggiore (vescovi = conte, cardinale = marchese)
- Cimiero di piume molto ricche fuoriuscente dalla corona
- Elmo frontale d'argento con rifiniture in oro
- Lambrecchini

BLASONI PER ASSOCIAZIONI, CORPORAZIONI, PARTITI, ECC.

L’unica forma consentita è la seguente:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici F_semicircolam_229b193

Questi blasoni hanno diritto a due nastri, superiore e inferiore in cui scrivere motto e nome, oppure ad un solo nastro inferiore ed ad un piccolo ornamento superiore che richiami l’attività dell’associazione, a discrezione dell’Araldo Grafico.

BLASONI DELLE FORMAZIONI MILITARI:

L’unica forma consentita è la seguente, con elmo di profilo d’argento, nastri laterali e spade incrociate dietro allo scudo (è possibile al posto delle spade inserire delle alabarde):

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici F_militarem_0fad329

I nastri verranno armonizzati dei colori presenti nello scudo.
È possibile richiedere la differenziazione per gradi con piumaggi o cimieri.

Questa forma verrà utilizzata anche per i blasoni degli Ordini di collana e di sperone.

Per gli Ordini di Croce (detti anche OMR) e per gli Ordini imperiali verrà utilizzato un blasone francese moderno timbrato dalla relativa corona

STEMMI DELLE CITTA

La forma prevista è la seguente:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici F_cittm_32fc31e

Stessa forma e ornamenti esterni per tutte le città.
I blasoni varieranno solo negli elementi interni.

Solo per la capitale è prevista una forma diversa:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici Jjtj6e

BLASONI PER PRELATI E SACERDOTI

Per questo tipo di blasoni si rimanda all’Araldica Ecclesiastica.

BLASONI PER VASSALLI

I blasoni dei vassalli di un Nobile dovranno obbligatoriamente riportare le armi del feudatario o almeno un richiamo ad esse.

CORONE:
Le corone utilizzate per i vari gradi di nobiltà e per le città sono le seguenti:

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici Coronecopia


Art. 14.Dei Collari
I Collari sono ornamenti esterni allo scudo. E' previsto un collare per i rettori e gli ex-rettori, per i membri di Ordini Cavallereschi (in caso sia stata richiesta la realizzazione di un solo collare, questo spetta al Gran Maestro dell'ordine), per le maggiori cariche dell'Araldica e dell'Istituto di Cartografia.

Art. 15. Della somiglianza dei blasoni
Uno straniero che arrivi nel regno e scopra un Italiano che sta usando il suo stesso blasone non ha motivo di protestare, se i blasoni sono registrate al Collegio di Araldica. Entrambi, sono soggetti a differenti re e principi, quindi le armi possono essere simili. Stranieri non dovrebbero portare armi giudicate simili alle armi italiane esistenti.

Art. 16.Della confisca dei blasoni
Gli araldi hanno il diritto di applicare qualunque legge araldica, e far notare individui che violano il sistema araldico.

Art. 17.Tutto il materiale araldico prodotto o riconosciuto da questo Collegio è raccolto in apposito archivio.
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:50 pm

Citação :
Il Collegio di Araldica Italico,

in seguito a un proficuo dialogo con le autorità fiorentine ha deciso di siglare con esse il seguente scritto, a regolamentare la possibilità di Conquista di un feudo.

Citação :
Firenze, 26 agosto 1459

Conquista del Feudo:

La Repubblica di Firenze sotto la responsabilità di Sua Signoria Albatwo d'Altavilla e l’avallo del Collegio di Araldica Italico, vuole regolamentare la possibilità di Conquista di un feudo.

Modalità e limiti di partecipazione:

Sarà permesso partecipare sia ai Nobili (da Barone in su) che ai popolani (compresi i Vassalli) .
Essi potranno conquistare parte di un feudo o riprendersi quanto hanno perso dalla battaglia precedente.

Un popolano che intenda sfidare un Nobile, prima di lanciare la sfida, dovrà cercare la protezione e il supporto di un altro Nobile.

Per i Nobili sarà possibile attaccare e conquistare solo i territori confinanti al proprio feudo, se non si possiede alcun titolo è possibile attaccare e conquistare i territori di pertinenza della città in cui si è residenti.

Ogni nobile, in base al titolo, ha a disposizione alcuni territori, come stabilito dal Collegio di Araldica Italico:

- due per i Baroni
- tre per i Visconti
- quattro per i Conti
- cinque per i Marchesi

In una sfida il Nobile metterà in palio uno solo di questi territorio, ed egli potrà essere sfidato tante volte quanti sono i territori in suo possesso meno uno, ovvero un Nobile non potrà mai perdere tutti i territori facenti parte del suo feudo.

Nella sfida tra un nobile e un vassallo, il secondo potrà mettere in palio il territorio che gli è stato affidato, dietro esplicito permesso del proprio Nobile che accetterà quindi implicitamente di ricoprire il ruolo di protezione e supporto per il suo Vassallo.

Un popolano avrà la possibilità di assaltare una parte del territorio feudale di un Nobile dietro il pagamento di una cauzione di duecentocinquanta (250) Ducati alla Repubblica, necessari come garanzia a dimostrazione di avere le disponibilità economiche tali da per poter mantenere il territorio signorile in caso di vittoria.

La sfida al Nobile sarà da presentare a mezzo missiva privata, allo sfidato e al Consiglio della Repubblica

Il Nobile è libero di accettare o rifiutare la sfida, avendo cura di rispondere alla missiva ricevuta e informando il Consiglio e il Reggente della decisione presa.
Non sono consentite ritorsioni di sorta nei confronti di chi rifiuterà la sfida.

Il Reggente in carica può porre il proprio veto su ogni sfida.

Modalità di conquista:

I combattimenti potranno avvenire nei seguenti modi:

- in lizza: nella città dello sfidato, luogo dove è di fatto situato il feudo da conquistare.

- sul nodo, sia testa a testa che con gruppi armati o reggimenti.

Nel caso i due contendenti optassero per il nodo, il Consiglio non potrà vietarlo, ma avrà l’obbligo di definire il giorno destinato alla tenzone, al fine di informare la popolazione e i viaggiatori.
La sfida avverrà nelle città di frontiera, o dove il Consiglio deciderà a seconda delle necessità del momento, e il Prefetto si assicurerà di non concedere permessi di transito per quei giorni.

La sfida dovrà essere adeguatamente pubblicizzata nelle città coinvolte, tramite bacheca e missiva circolare.

Le spese di eventuali danni riportati ad innocenti, saranno a carico dei due contendenti, compreso il risarcimento per eventuali caratteristiche perse nella misura del 50% a testa.

Entrambi i contendenti potranno decidere di non partecipare direttamente alla sfida ma di nominare un campione, che parteciperà al loro posto.

Conseguenze della sfida:

Per ogni Signoria conquistata aumenterà il prestigio del Nobile o del popolano all’interno della Repubblica:

- il Nobile aumenterà il proprio potere di voto in consulta di +0,5 punti; un popolano guadagnerà l'accesso nella consulta dei nobili e avrà un potere di voto pari a +0,5 punti per ogni signoria conquistata

- il Nobile avrà diritto ad aggiungere al proprio titolo quello di “Signore di [NOME DELLE TERRE CONQUISTATE]” (ad es. Barone di Vincitorre e Signore di Secchiocavallo); il popolano invece potrà fregiarsi del titolo di “Signore di [NOME DELLE TERRE CONQUISTATE]” (ad es. Signore di Secchiocavallo) con il diritto di avere un blasone personale alla stregua di un normale Vassallo.

In caso di sconfitta il popolano sarà costretto ad assoggettarsi al volere del nobile che lo ha sconfitto ed eseguire tutto ciò che gli viene richiesto, fino a quando il nobile stesso non gli concederà la libertà o egli non sarà in grado di ribellarsi, per liberarsi dalla propria condizione.

Il popolano perdente dovrà consegnare al Nobile parte dei guadagni settimanali derivanti dal proprio lavoro, (un raccolto o l’equivalente di una giornata di lavoro), non potrà lasciare la città del Nobile fino a contraria disposizione del Nobile stesso. Egli dovrà inoltre lavorare gratuitamente i campi del Nobile vincitore fino ad un massimo di due giorni alla settimana, salvo dispensa del Nobile stesso.

Qualora egli tentasse di fuggire dalla città, il Nobile sarà autorizzato a farlo catturare e uccidere dalle proprie guardie e gli sarà consentito di consegnarlo alle autorità repubblicane per essere messo a giudizio con l'accusa di Tradimento.

Qualora il popolano uscisse vincitore dalla sfida oltre a potersi fregiare del titolo di “Signore di [Nome delle terre conquistate]” egli verrà risarcito dal Nobile di 150 ducati.

Il Nobile perdente diminuirà per ogni Signoria persa, di -0,5 punti, il proprio potere di voto all’interno della Consulta nobiliare.

In ogni caso il perdente dovrà scrivere una missiva al vincente, al Reggente, e al Collegio d'Araldica Italico, nella quale dichiarerà la sconfitta. Tale lettera avrà valore ai fini del passaggio della proprietà. Essa verrà custodita negli Archivi del Collegio e in un apposita bacheca nella Piazza della Repubblica.

Il Reggente in carica può concedere la grazia al perdente, imponendo al Nobile la cessazione di ogni tipo di vessazione nei confronti dell’altro.

Verrà successivamente definita, in accordo con l'Araldo territoriale, la modalità per aggiornare in Taverna della Repubblica un registro, cosi da facilitare eventuali questioni tipo eredità ecc.

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Il presente Regolamento entrerà a far parte del Compendio di araldica, qualsiasi violazione dello stesso verrà giudicata dal Tribunale Araldico Arbitrale.
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:51 pm

Citação :
Modifica Capitolo I, Paragrafo V, Articolo 2
Aggiunto:

Citação :
- Araldi Grafici
Doveri:
Realizzazione di blasoni e sigilli.

- Araldi archivisti
Doveri:
Archiviazione di materiale araldico legato a nobiltà, casate, città, principati.


Dovranno esporre le insegne relative al proprio grado, ovvero:: bastoni viola con api dorate

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-Apprendisti Araldi

Non hanno diritto ad alcuna decorazione.

Modifica Capitolo VI
Aggiunto:


Citação :
3.1. Sarà diritto della nobiltà In Gratibus (IG ) accompagnare alle proprie armi un sigillo di colore bianco e relativamente senza forma recante all'interno le proprie iniziali.


Modifica Capitolo V
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MensagemAssunto: Re: REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici   REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici EmptyQui Jan 26, 2012 11:52 pm

Citação :
Citação :

REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici Blasonepiccolo "Regno delle Due Sicilie"REGOLAMENTI] Compendio dei Regolamenti Araldici Blasonepiccolo


*Guerre tra Feudi e Palio del Regno con Conquista del gonfalone*

PREMESSA: Potranno partecipare alle "Guerre tra Feudi e al "Palio del Regno - Conquista del gonfalone" i soli possessori di titoli sotto elencati.


PALIO DEL REGNO - CONQUISTA DEL GONFALONE: Due o più fazioni composte al minimo di 4 nobili e/o Signori si scontreranno per la conquista del Gonfalone, simbolo di rispetto e supremazia dei vincitori.
La composizione delle fazioni sarà mutevole e non vincolata da appartenenza territoriale.

- PREMIO: Sarà consegnato alla fazione vincente il Gonfalone Reale, da custodire fino a nuovo Palio quale simbolo di vittoria.
Ai membri della fazione vincitrice sarà inoltre consegnata di volta in volta una spada sulla quale apporre tante tacche quante le vittorie riportate nei Palii a cui si prende parte.

- MODALITA': Una volta formate le fazioni bisognerà:

1 - stabilire la prima posizione del gonfalone che sarà decisa dal Sovrano del Regno, il quale di volta in volta annuncerà l'inizio del Palio del Regno.

2 - stabilire il Capo-fazione. Sarà appunto egli a custodire il gonfalone nei propri possedimenti (se in possesso di due feudi stabilirà in quale ubicarlo).

3 - comunicare correttamente il numero e l'identità dei partecipanti di ogni fazione con i corrispondenti valori di unità impiegate.

4 - attendere l'apertura del Palio del Regno in veste ufficiale del Sovrano, garante della correttezza dello stesso.

- COMBATTIMENTO: Seguirà le medesime regole dello Svolgimento della Guerra.
Un nobile che prenderà parte ad un Palio dovrà attendere un tempo di 7 giorni dal termine dello stesso, prima di poter partecipare nuovamente.




PREMESSA: Preservare il proprio onore a seguito di un'offesa, espandere i propri domini accrescendo il proprio prestigio sono i motivi per fare scaturire una guerra tra feudi.

GUERRA TRA FEUDI

- CONQUISTE: Il bottino di una guerra potrà essere:
1- uno, ed uno soltanto, dei territori vassallabili all'interno del territorio del nobile, presenti nel numero dichiarato dai documenti del Collegio d'Araldica.[*] Il vincitore potrà fregiarsi del titolo di Signore di [nome del territorio conquistato] di seguito al proprio titolo.

2- un corrispettivo risarcimento in denaro al vincitore pari alla somma delle proprie truppe totali/5 ( esempio conte+barone=1000/5 =200 ducati ) da consegnare al posto di uno dei territori conquistabili, al fine di preservare intatto il proprio dominio.

*- qualora lo sconfitto fosse un Signore, egli passerà con tutto il feudo sotto il comando del vincitore o potrà decidere di riconsegnare la signoria.

**- se a scontrarsi fossero due Signori, lo sconfitto diverrebbe vassallo del nobile al quale l'avversario ha prestato fedeltà. Qual'ora tale nobile avesse due Signori a seguito del possesso di due feudi, lo sconfitto perderà il titolo ed il vincitore potrà fregiarsi dello stesso di seguito al proprio.

***- il nobile al quale l'eventuale Signore sconfitto fosse sottoposto, potrà decidere di pagare il risarcimento al posto dello stesso al fine di preservare il territorio.

****- se il territorio conquistato ha la presenza di un Signore, valgono le opzioni sopracitate.

*****- al termine degli scontri sfidato e sfidante si siederanno al tavolo delle trattative per pattuire quale territorio cedere/conquistare o se versare/ricevere il risarcimento. In caso di disaccordo, spetterà al vincitore scegliere il territorio conquistato.

******- al termine dei territori vassallabili il nobile non potrà più essere sfidato.[/color]

- DICHIARAZIONE:
*- in caso la dichiarazione venga da un Signore, egli dovrà, preventivamente, avvisare il nobile del quale porta le insegne ed ottenere il suo benestare e supporto.

1- la dichiarazione potrà essere inviata tramite missiva privata dallo sfidante, fornendone una copia al Sovrano del Regno, che avrà possibilità di mediare o far cessare le ostilità in virtù del suo potere quale rappresentazione massima del Regno.

2- la dichiarazione potrà avvenire con affissione in piazza pubblica ( sta a voi decidere se poi aprire il gdr in piazza italica o del regno ) ed anche in questa circostanza sarà obbligo attendere il benestare del Sovrano del Regno.

3- sarà possibilità dello sfidato rifiutare la sfida ( non si può obbligare nessuno, ma onestamente si spera che sia un modo per divertirsi ).

- MODALITA':
1- Saranno attaccabili i soli territori confinanti ai propri o, previo consenso dei signori di quelle terre e del Sovrano ( sarà possibile controllare quali territori si attraversano con l'ausilio di google maps ), un qualsiasi altro territorio nei confini del Regno.

2- I nobili coinvolti potranno avere dalla loro degli alleati.

3- I movimenti e le strategie saranno stabilite congiuntamente tra gli alleati ed ogni nobile avrà il comando delle proprie truppe se presente sul campo di battaglia. Delegherà invece il nobile del quale si porrà alleato di guidare le sue truppe in caso preferisca restare nel proprio palazzo.

*- le truppe aggiunte non comporteranno variazione nei punti del nobile, ma permetteranno allo stesso solo una resistenza e partecipazione maggiore.

**- i nobili che prenderanno parte alla guerra potranno prendere parte ad una eventuale successiva non prima del trascorrere di 15 giorni dal termine della stessa alla quale hanno partecipato ( teoricamente il tempo necessario per rinfoltire le truppe, dar tempo alle stesse di giungere, ricostruire e il tutto potrà comunque essere documentato in piazza in attesa della rivincita [nel gdr]...)

SVOLGIMENTO DELLA GUERRA:

- NUMERO TRUPPE:
Duca - non contemplato perché non presente
Marchese - 1200 soldati
Conte - 800 soldati
Visconte - 400 soldati
Barone - 200 soldati
Signore - 100 soldati
nobile ig - non in possesso di territori quindi non presente

Cardinale - 800 soldati
Arcivescovo - 400 soldati
Vescovo - 200 soldati

- ASSEDIO:
1- Se si mobilitano tutte le truppe (ad esempio un Signore mobilita 90 soldati) il castello resterà privo di difese e se assediato cadrà alle mani degli assedianti nel giro di 2 giorni. Per ogni multiplo di 50 soldati rimanenti nel castello resisterà +1 giorno.
Se tutti i soldati sono all'interno del castello o il numero degli stessi sarà superiore alle 300 unità, la resistenza sarà incrementata di +6 giorni. Il difensore può decidere di attaccare l'attaccante direttamente ma non viceversa.

2- Durante i giorni d'attesa sarà possibile, ogni 2 giorni, inviare 3 mosse (nella modalità stabilita di seguito). Vincendone 2/3 l'attaccante potrà inviare ulteriori 2 mosse nella speranza di assottigliare le forze avversarie. In caso sia il difensore a vincere, potrà inviare 1 mossa nella speranza di respingere con successo ulteriore l'assalitore.

* - terminati gli uomini nel castello, questo cadrà in mano dell'assaltatore anche se i giorni di resistenza non sono scaduti.

- SPOSTAMENTO: per effettuare movimenti si useranno le seguenti quantità:
30km al giorno se si percorrono strade.
25km al giorno se si attraversano pianure o rilievi inferiori ai 200m, lo stesso vale per i valichi.
20km al giorno se si tenta di aggirare o scalare rilievi fino ai 700 metri.
100km se si viaggia in nave.
10km dopo aver effettuato uno sbarco.
SE due eserciti si trovano a distanza pari o inferiore ai 3 km sarà possibile effettuare uno scontro.
Le truppe saranno divise in blocchi da 50 ( praticità di conteggio nella battaglia ).

- BATTAGLIA: sarà utilizzato il metodo della morra cinese
*- l'attaccante, in caso di scontro multiplo, deciderà quale sfidante attaccare in concordato con i propri alleati.

- Verranno inviati ad un arbitro esterno le mosse di entrambi i combattenti. Ogni serie sarà composta da tre mosse ( es. C1=sasso - forbice - forbice; C2=forbice - carta - sasso ). Potranno verificarsi le seguenti situazioni.
3 vittorie: verranno detratti 1,5 punti*
2 vittorie, 1 pareggio: verrà detratto 1 punto*
2 vittorie, 1 sconfitta: verranno detratti 0,75 punti**
1 vittoria, 2 pareggi: verranno detratti 0,5 punti*
1 vittoria, 2 sconfitte: verranno detratti 0,25 punti*
3 pareggi: non verranno detratti punti*

*- ogni punto corrisponde alla perdita di 25 uomini. I punti di ogni nobile corrispondono a: (totale delle proprie truppe/50 ).

**- i punti verranno ricaricati ad ogni scontro fino ad esaurimento uomini.

- Il numero di mosse inviabili per turno dipenderà dal numero di punti disponibile/2 ( ad esempio, se si possiedono 7 punti, si potranno inviare 3 mosse. Gli arrotondamenti saranno tutti per difetto ).

- In caso di disparità ( C1=3 mosse, C2=5 mosse ) verrà considerato il valore minore come numero di "scontri possibili ".Più mosse a disposizione, però, significherà poter rimpiazzare una mossa sfavorevole con una migliore ( es. C1=sasso-sasso-sasso, C2=forbice-carta-carta / carta-carta-carta. Verrà conteggiata la seconda mossa perché migliore ).

- L'arbitro, una volta ricevute entrambe le mosse, le ricomunicherà comprensive di conteggio punti, entrambe, ai combattenti, rendendo il tutto noto nella pubblica piazza.

- PRESIDIO: Si potrà presidiare una strada, un valico, una città O si potrà presidiare un territorio pari alla dimensione lineare di metri [(numero truppe/20 )x15]. Ad esempio, truppa di 700 uomini avrà un *presidio lineare di 525m ( ogni arrotondamento è per difetto ).

Napoli, XXIII Ottobre 1459
S.M. Aliseo della Brunetta
VIII Sovrano delle Due Sicilie

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